«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

In sede istruttoria, per il rilascio del titolo edilizio, va effettuata un’indagine sull’assetto della proprietà del bene oggetto di intervento.

La sezione prima Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 28 settembre 2018 n. 924, interviene nel definire il dovere della PA, alias responsabile del procedimento, di accertare la titolarità del diritto domenicale dell’istante sull’area interessata dall’intervento edilizio: l’omissione profila un vizio motivazionale con conseguente illegittimità dell’atto concessionato.

È noto che il comma primo dell’art. 6 «Compiti del responsabile del procedimento» della legge n. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento: «a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

In particolare, la parte finale della lettera b) cit. fissa il principio basilare dell’azione amministrativa secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso, spetta all’Amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 23 gennaio 2008, n. 5030).

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Permesso di costruire e titolo di proprietà

Permesso di costruire e titolo di proprietà

In sede istruttoria, per il rilascio del titolo edilizio, va effettuata un’indagine sull’assetto della proprietà del bene oggetto di intervento.

La sezione prima Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 28 settembre 2018 n. 924, interviene nel definire il dovere della PA, alias responsabile del procedimento, di accertare la titolarità del diritto domenicale dell’istante sull’area interessata dall’intervento edilizio: l’omissione profila un vizio motivazionale con conseguente illegittimità dell’atto concessionato.

È noto che il comma primo dell’art. 6 «Compiti del responsabile del procedimento» della legge n. 241/1990 prevede che il responsabile del procedimento: «a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali».

In particolare, la parte finale della lettera b) cit. fissa il principio basilare dell’azione amministrativa secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso, spetta all’Amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 23 gennaio 2008, n. 5030).

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La Pubblica Amministrazione (P.A.) si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, interviene per confermare un orientamento consolidato che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.

La questione rientrava in una richiesta inevasa dall’Amministrazione (silenzio nel riscontrare la parcella delle competenze, consolidato anche alla richiesta di intervento sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990) di un professionista per vedersi riconoscere un proprio credito prestazionale attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio: l’incarico (caso di specie, la redazione di un progetto esecutivo) veniva conferito con apposita deliberazione giuntale senza alcun seguito nella sottoscrizione dell’incarico (rectius contratto).

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Modalità negoziale della P.A.: la forma scritta non sanabile

Modalità negoziale della P.A.: la forma scritta non sanabile

La Pubblica Amministrazione (P.A.) si obbliga solo attraverso la forma scritta, espressione compiuta di un potere decisionale che viene documentato ad substantiam, non potendo riconoscere debiti fuori bilancio sanando la mancanza dell’atto negoziale.

La quinta sez. del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5138 del 3 settembre 2018, interviene per confermare un orientamento consolidato che richiede la forma scritta, quale adempimento necessario per far sorgere il vincolo negoziale tra il soggetto pubblico e il privato professionista: in mancanza non si perfeziona il rapporto obbligatorio.

La questione rientrava in una richiesta inevasa dall’Amministrazione (silenzio nel riscontrare la parcella delle competenze, consolidato anche alla richiesta di intervento sostitutivo, ex art. 2, comma 9 bis della Legge n. 241/1990) di un professionista per vedersi riconoscere un proprio credito prestazionale attraverso il riconoscimento del debito fuori bilancio: l’incarico (caso di specie, la redazione di un progetto esecutivo) veniva conferito con apposita deliberazione giuntale senza alcun seguito nella sottoscrizione dell’incarico (rectius contratto).

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