«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
Articolo Pubblicato il 21 Settembre, 2013

Vietato giocare ai bambini (a scuola) se disturbano la quiete del vicino

In una area prospicente ad un plesso scolastico, un cittadino si rivolge al giudice per porre fine al disturbo causato dalle grida dei bambini proveniente dalla vicina scuola, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia; in appello, la Corte, impose di limitare l’orario dei giochi ad un’ora e mezza al giorno.

La Corte d’appello ha affermato altresì la propria giurisdizione sul rilievo che l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, ovvero di canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata innanzi al giudice ordinario, sia quando si richieda la condanna della p.a. ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere.

L’Amministrazione civica a fronte di tale pronunciamento ricorre al Giudice di legittimità, sostenendo che Corte d’appello con la propria statuizione si è sostituita all’Amministrazione titolare del potere di disciplinare l’uso del patrimonio indisponibile del Comune, finendo col disciplinare attività formative ed educative di esclusiva competenza dell’Autorità scolastica.

La sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza 6 settembre 2013 n. 20571, delineato il perimetro interpretativo, annota che il privato aveva fatto una richiesta di tutela che, in relazione al medesimo fatto pregiudizievole, si atteggiava come risarcitoria quanto al passato e come inibitoria quanto al futuro, e concerneva, inoltre, la tutela della salute in relazione ad un attività materiale pregiudizievole qualificabile come illecita, in quanto consistente in immissioni eccedenti il limite della normale tollerabilità.

Ciò posto, la Corte Suprema definisce il principio secondo il quale l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella gestione e manutenzione dei beni che ad essa appartengono, delle regole tecniche, ovvero dei canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata dinanzi al giudice ordinario non solo ove la domanda sia volta a conseguire la condanna della p.a. al risarcimento del danno patrimoniale, ma anche ove miri alla condanna della stessa ad un facere (o ad un non facere), giacché la domanda non investe scelte ed atti autoritativi dell’amministrazione, ma attività soggetta al rispetto del principio del neminem laedere.