«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 170 del 27 maggio 2019, interviene per definire le condizioni necessarie per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in relazione alla formula assolutoria.

La questione viene affrontata in via indiretta (in un giudizio erariale) in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore di un dipendente, coinvolto in un procedimento penale (relativo a diverse ipotesi di reato in relazione alla procedura di appalto), che si è concluso «con la formula dell’estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dei reati».

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Nessun rimborso spese legali per intervenuta prescrizione dei reati

Nessun rimborso spese legali per intervenuta prescrizione dei reati

La Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 170 del 27 maggio 2019, interviene per definire le condizioni necessarie per poter procedere al rimborso delle spese legali sostenute da un dipendente pubblico in relazione alla formula assolutoria.

La questione viene affrontata in via indiretta (in un giudizio erariale) in relazione alla liquidazione delle spese legali in favore di un dipendente, coinvolto in un procedimento penale (relativo a diverse ipotesi di reato in relazione alla procedura di appalto), che si è concluso «con la formula dell’estinzione del giudizio per intervenuta prescrizione dei reati».

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La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento ex art. 194 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo – all’organo consiliare, titolare della competenza ex lege.

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Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

Debiti fuori bilancio e attivazione doverosa del procedimento di riconoscimento

La prima sez. Lecce del T.A.R. Puglia con la sentenza n. 688 del 26 aprile 2019 interviene sulla richiesta di un concessionario di un impianto sportivo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio e, conseguente, mandato di pagamento relativo a lavori eseguiti ma non previsti nel contratto concessorio, con conseguente richiesta di attivazione del procedimento ex art. 194 «Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio» del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL).

Il RUP contestava la richiesta, disconoscendo il diritto di credito preteso, rilevando che i lavori rientravano tra le obbligazioni sottoscritte, denegando, pertanto l’avvio del procedimento di riconoscimento, sostituendosi – così facendo – all’organo consiliare, titolare della competenza ex lege.

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Il Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 8997418. Registro dei provvedimenti n. 260 del 3 maggio 2018) interviene nel limitare il diritto di accesso civico ai titoli edilizi[1].

È noto che l’art. 5 «Accesso civico a dati e documenti» del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza) stabilisce:

  • al primo comma, l’accesso civico (c.d. semplice), inteso come «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», ovvero tutto ciò che è previsto dal cit. decreto[2];
  • al secondo comma, l’accesso civico generalizzato (denominato anche accesso universale), «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 – bis»[3], rilevando che il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (vedi, ad es., l’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che detta espressamente una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole)[4].

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Diniego di accesso civico generalizzato ai titoli edilizi

Diniego di accesso civico generalizzato ai titoli edilizi

Il Garante per la protezione dei dati personali (doc. web n. 8997418. Registro dei provvedimenti n. 260 del 3 maggio 2018) interviene nel limitare il diritto di accesso civico ai titoli edilizi[1].

È noto che l’art. 5 «Accesso civico a dati e documenti» del D.Lgs. n. 33/2013 (c.d. decreto Trasparenza) stabilisce:

  • al primo comma, l’accesso civico (c.d. semplice), inteso come «L’obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione», ovvero tutto ciò che è previsto dal cit. decreto[2];
  • al secondo comma, l’accesso civico generalizzato (denominato anche accesso universale), «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5 – bis»[3], rilevando che il diritto di accesso civico generalizzato è escluso nei casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti (vedi, ad es., l’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 che detta espressamente una disciplina sull’accesso in parte derogatoria rispetto alle ordinarie regole)[4].

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La quinta sez. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1567 del 7 marzo 2019 conferma i poteri del sindaco in materia di orario di apertura dei negozi commerciali, riformando il pronunciamento di primo grado.

Alcuni operatori economici ricorrevano al giudice di prime cure avverso ad un’ordinanza sindacale recante una nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale.

Il Tribunale accoglieva il ricorso ravvisando l’illegittimità dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (ex articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000), seguiva appello dell’Amministrazione civica che in punto di diritto, al contrario, ribadiva che l’ordinanza impugnata in primo grado si qualificava come atto di natura ordinaria volto a disciplinare gli orari di apertura degli esercizi ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del TUEL che testualmente prevede che il Sindaco

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Orario di apertura dei negozi e potere sindacale

Orario di apertura dei negozi e potere sindacale

La quinta sez. del Consiglio di Stato con la sentenza n. 1567 del 7 marzo 2019 conferma i poteri del sindaco in materia di orario di apertura dei negozi commerciali, riformando il pronunciamento di primo grado.

Alcuni operatori economici ricorrevano al giudice di prime cure avverso ad un’ordinanza sindacale recante una nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura di esercizi commerciali e, in generale, delle attività produttive insistenti sul territorio comunale.

Il Tribunale accoglieva il ricorso ravvisando l’illegittimità dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente (ex articolo 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000), seguiva appello dell’Amministrazione civica che in punto di diritto, al contrario, ribadiva che l’ordinanza impugnata in primo grado si qualificava come atto di natura ordinaria volto a disciplinare gli orari di apertura degli esercizi ai sensi dell’articolo 50, comma 7 del TUEL che testualmente prevede che il Sindaco

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La seconda sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 447 del 18 aprile 2019, interviene sul rifiuto di concessione temporanea di uno spazio pubblico in ragione del pensiero politico manifestato[1].

È noto che il primo comma dell’art. 21 Cost. afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», segnando in modo inequivocabile un diritto pieno di libertà che può trovare delle limitazioni se non per legge (essendo in presenza di una riserva assoluta), fondate in precetti e principi costituzionali[2].

Si affermò che la democraticità dell’Ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta e attuata concretamente, una specificazione del principio del “pluralismo ideologico” che costituisce patrimonio comune della cultura liberale dell’Occidente, e che si manifesta nel diritto di cronaca e nel diritto di critica (libertà di informazione) che si colloca tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (ex art. 2 Cost.).

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Concessione di spazi pubblici e libertà di pensiero

Concessione di spazi pubblici e libertà di pensiero

La seconda sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 447 del 18 aprile 2019, interviene sul rifiuto di concessione temporanea di uno spazio pubblico in ragione del pensiero politico manifestato[1].

È noto che il primo comma dell’art. 21 Cost. afferma che «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione», segnando in modo inequivocabile un diritto pieno di libertà che può trovare delle limitazioni se non per legge (essendo in presenza di una riserva assoluta), fondate in precetti e principi costituzionali[2].

Si affermò che la democraticità dell’Ordinamento è direttamente proporzionale al grado in cui la libera manifestazione del pensiero viene riconosciuta e attuata concretamente, una specificazione del principio del “pluralismo ideologico” che costituisce patrimonio comune della cultura liberale dell’Occidente, e che si manifesta nel diritto di cronaca e nel diritto di critica (libertà di informazione) che si colloca tra i valori primari, assistiti dalla clausola dell’inviolabilità (ex art. 2 Cost.).

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L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, ha adottato le «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l – quater, del d.lgs. n. 165 del 2001» che prevede da parte dei dirigenti generali (ovvero, i dirigenti apicali) di effettuare il monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale «nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Si tratta, in una lettura testuale e sincronica, di un dovere vincolato di provvedere, una volta venuti a conoscenza di un fatto che presenti profili di violazione alle regole di integrità e legalità, a garanzia della trasparenza e imparzialità dell’immagine della P.A. (ex art. 97 Cost.).

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La rotazione obbligatoria secondo le Linee Guida ANAC n. 215 del 26 marzo 2019

La rotazione obbligatoria secondo le Linee Guida ANAC n. 215 del 26 marzo 2019

L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 215 del 26 marzo 2019, ha adottato le «Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all’art. 16, comma 1, lettera l – quater, del d.lgs. n. 165 del 2001» che prevede da parte dei dirigenti generali (ovvero, i dirigenti apicali) di effettuare il monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale «nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva».

Si tratta, in una lettura testuale e sincronica, di un dovere vincolato di provvedere, una volta venuti a conoscenza di un fatto che presenti profili di violazione alle regole di integrità e legalità, a garanzia della trasparenza e imparzialità dell’immagine della P.A. (ex art. 97 Cost.).

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