La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 19 maggio 2026 n. 3171 (estensore Di Lorenzo), chiarisce in modo lineare la diffusione della norma dell’art. 16, Conflitto di interessi, del Codice dei contratti pubblici ove la nozione include ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”, esprimendo una estensione finalizzata ad assicurare un affidamento capace di garantire la concorrenza senza condizionamenti sia interni, ad opera di chi esercita una funzione pubblica qualificata[1], che esterni, dell’operatore economico su cui grava degli oneri dichiarativi la cui mancanza giustifica l’esclusione (oneri che ricadono anche a carico del personale della stazione appaltante)[2], ovvero la medesima fattispecie è prevista quale causa di esclusione, dal comma 1, lettera b), dall’art. 95, Cause di esclusione non automatica, del d.lgs. n. 36/2023: la presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile[3].
Il conflitto di interessi in generale
Nella sua generalità, la nozione di conflitto di interessi presenta un’accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale (ex art. 6 bis della legge n. 241/1990), anche se l’evoluzione normativa, ad opera dell’art. 16 del d.lgs. n. 36/2023, ha posto in discussione la cit. “potenzialità” da valutarsi (diversamente) nel concreto (un onere probatorio): richiede che “la minaccia” all’imparzialità e indipendenza (terzietà) deve «essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro»[4].
Sul piano normativo, giova rilevare infatti che il conflitto d’interessi, ex art. 6 bis della legge n. 241/1990, deve essere concreto e presuppone la titolarità di un interesse privato in capo al funzionario pubblico che procede, in proprio o per conto di terzi, tale da ingenerare un pericolo serio per l’imparzialità dell’azione amministrativa e per il corretto perseguimento dell’interesse pubblico[5]: l’ipotesi del conflitto di interessi non può essere predicata in astratto, ma deve essere accertata attraverso elementi specifici e documentati[6].
A ben vedere, la legge n. 190 del 2012 prevede un sistema di tutela anticipata, che affianca il classico modello sanzionatorio imperniato su forme di tutela repressiva post crimen patratum, e, dunque, in alternativa al tradizionale modello sanzionatorio imperniato su forme di tutela repressiva, la normativa anticorruzione si basa sul principio secondo il quale i fenomeni di corruzione all’interno delle Amministrazioni pubbliche vanno affrontati e combattuti anche prima che i fenomeni corruttivi si siano consumati, ossia attraverso misure organizzative dell’azione amministrativa[7].
Il conflitto di interessi nel Codice
L’art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 36 del 2023 chiarisce ulteriormente la definizione quando precisa che «si ha conflitto di interessi quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione».
La nozione di «interesse personale», dovrà valutarsi anche alla luce delle disposizioni generali in materia di conflitto d’interessi, di cui all’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 e art. 7 del DPR n. 62 del 2013.
In tale contesto, «in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro» (comma 2) in tali casi «il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 1 ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all’ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all’esecuzione» (comma 3).
Nella Relazione illustrativa al Codice, la disposizione «recepisce la nozione eurounitaria di conflitto di interessi» (su cfr. l’art. 24 dir. 2014/24/UE), con «l’obiettivo di perimetrare e rendere tassativa [tale] nozione comunitaria», non potendosi «accettare una definizione generica e indeterminata che non renda possibile inquadrare precisamente l’oggetto» (del conflitto, e dunque) della inerente dichiarazione da rendere da parte del pubblico funzionario, così come, in negativo, della relativa “omissione”.
In tale prospettiva, «il comma 2 precisa che un conflitto di interessi si determina le volte in cui a un soggetto sia affidata la funzione di cura di un interesse altrui (così detto interesse funzionalizzato) ed egli si trovi, al contempo, ad essere titolare (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione avviene aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato», e, coerentemente, la minaccia all’imparzialità e all’indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto come postulato dalla norma[8].
Fatto
Un operatore economico, classificatosi primo nella graduatoria provvisoria, impugna la procedura di aggiudicazione di un Ateneo con il quale veniva disposta la sua esclusione, a seguito della verifica della documentazione amministrativa.
A base della decisione:
- da una parte, una segnalazione anonima sulla sussistenza di un rapporto di parentela di terzo grado[9] tra il legale rappresentante e una dipendente dell’Amministrazione che aveva svolto l’incarico di progettista delle opere poste a base di gara, fatto confermato dall’interessato;
- dall’altra parte, la verifica che l’impresa sia nella domanda di partecipazione quanto nel DGUE dichiarava l’insussistenza di cause di conflitto di interessi, ex 16 del d.lgs. n. 36/2023.
In definitiva, siamo in presenza:
- della sussistenza di un oggettivo e non altrimenti risolvibile di conflitto di interessi, ex 95, comma 1, lett. b), del cit. d.lgs.: una potenziale “asimmetria informativa” a vantaggio dell’operatore economico in virtù del ruolo chiave di progettista ricoperto dal dipendente;
- di un grave illecito professionale, ex 95, comma 1, lett. e), in combinato disposto con l’art. 98 del d.lgs. n. 36/2023, essendosi essa resa responsabile tacendo della violazione degli obblighi dichiarativi (con segnalazione all’ANAC).
Tutti aspetti ritenuti, dalla parte ricorrente, inconferenti, avendo operato in buona fede e non avendo dimostrato la PA alcun vantaggio concreto per l’operatore economico.
Merito
Il ricorso viene rigettato, con condanna alle spese, accogliendo in toto le posizioni della parte resistente, tanto nel dato oggettivo del conflitto di interessi non altrimenti risolvibile, quanto nella grave reticenza dichiarativa dell’operatore economico.
IL CONFLITTO DI INTERESSI NON ALTRIMENTI RISOLVIBILE
L’art. 16 del Codice delinea una nozione ampia di conflitto di interessi, idonea a ricomprendere, nel suo perimetro soggettivo di applicazione, chiunque intervenga “a qualsiasi titolo” con compiti funzionali nella procedura, e di riflesso ne possa influenzare “in qualsiasi modo” il risultato.
Ciò posto, non può sfuggire che l’avere partecipato alla fase di progettazione, pur temporalmente antecedente quella di acquisizione e valutazione delle offerte, costituisce il momento genetico in cui si cristallizzano i fabbisogni della Stazione appaltante e le specifiche tecniche della gara, potendo il parente (affidatario di una funzione amministrativa non meramente materiale) influenzarne il risultato in tale ambito.
In effetti, essere il progettista dei lavori non può non ammettersi che (quale dipendente) si trovi, al contempo, ad essere portatore (de iure vel de facto) di un diverso interesse la cui soddisfazione possa avvenire aumentando i costi o diminuendo i benefici dell’interesse funzionalizzato (il c.d. bilanciamento tra l’interesse primario, quello della PA, ex artt. 98 Cost. e 2105 c.c., e l’interesse secondario, quello personale e affettivo dei legami parentali), rientrando tra i soggetti che, “a qualsiasi titolo”, intervengono con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessioni, potendone influenzare, “in qualsiasi modo”, il risultato, gli esiti e la gestione, e che hanno “direttamente o indirettamente” un (anche solo potenziale) interesse finanziario, economico o “altro interesse personale” che possa essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione[10].
Il giudice di prime cure, a rafforzare la decisione, precisa che dal tenore letterale della norma, ma anche dalla sua trasparente ratio, intende includere – nel suo campo di applicazione – ogni situazione di conflitto di interesse che possa minare il trasparente, corretto e imparziale svolgimento della gara: la redazione del progetto esecutivo posto poi a base di gara, pone il soggetto – legato da vincolo personale di terzo grado con l’operatore economico – «obiettivamente, nella condizione di avere accesso ad informazioni privilegiate relative alla procedura di gara, ovvero di essere ben informato dei desiderata dell’Amministrazione sul servizio da realizzare e, quindi, di possedere conoscenza degli elementi avrebbero potuto condurre a conferire maggior peso e pregio all’uno o all’altro elemento dell’offerta»[11].
In termini diversi, l’avere partecipato alla redazione della progettazione costituisce ex se una posizione in conflitto di interessi, indipendentemente dall’apporto nella stesura dei documenti di gara, ponendo l’operatore economico in una situazione di potenziale supremazia conoscitiva (c.d. asimmetria informativa) rispetto agli altri competitori, e così alterando la parità delle armi nella ricerca della formulazione della migliore offerta.
L’art. 16 del Codice dei contratti pubblici non integra una fattispecie di violazione con evento di danno, ma di semplice pericolo, con funzione, cioè, precipuamente preventiva della alterazione della concorrenza (c.d. indebito vantaggio competitivo)[12].
OMISSIONI DICHIARATIVE
Il GA annota che l’omissione dichiarativa, conoscendo o ben potendo essere a conoscenza del riferito rapporto di parentela, costituisce una grave condotta, specie ove si consideri che il rapporto di parentela di terzo grado tra il progettista ed il rappresentante legale della società, poi partecipante alla gara, sarebbe potenzialmente sussumibile anche tra le ipotesi di conflitto di interesse c.d. tipizzato, ai sensi dell’articolo 7 del DPR n. 62 del 2013, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici.
In termini diversi, non rileva la buona fede dell’operatore economico (autoassoltosi dall’omessa ma dovuta dichiarazione), l’assenza di dolo o connivenza in capo al progettista, quanto il fatto oggettivo del legame parentale, di per sé idoneo a far insorgere, a seguito della partecipazione del parente alla successiva gara, il pericolo di un pregiudizio per la par condicio dei concorrenti: conflitto di interessi potenziale in sede di progettazione e reale con la partecipazione alla gara dell’operatore economico (parente del progettista).
Invero, avere taciuto l’informazione, e anzi dichiarando l’assenza di profili di conflitto di interesse, è stata resa una dichiarazione oggettivamente falsa, o quantomeno gravemente fuorviante, precludendo all’Amministrazione resistente di valutare per tempo l’effettiva rilevanza del descritto rapporto di parentela, incidendo intimamente il rapporto di fiducia su chi si regge l’affidabilità dell’operatore economico.
In questo senso, siamo in presenza di un conflitto di interessi “non diversamente risolvibile”, ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023: l’espulsione dell’operatore costituiva l’unica misura proporzionata possibile per emendare il vulnus alla concorrenza una volta espletata e conclusa la gara.
ILLECITO PROFESSIONALE E INAFFIDABILITÀ
L’insieme delle condotte basate su fatti oggettivi porta il GA a dichiarare che sussistono gli estremi di un grave illecito professionale, rilevante ai sensi dell’art. 98, comma 3. lett. b) del d.lgs. n. 36 del 2023, essendo stata accertata una «condotta dell’operatore economico […] che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione», dal che deriva che la condotta è altresì idonea a incidere sulla sua affidabilità e integrità, ai sensi dell’art. 98, comma 2, lett. b) del cit. d.lgs.[13].
[1] Ai fini della sussistenza di un conflitto di interessi, ex art. 16 del d.lgs. n. 36 del 2023, è necessario che il soggetto interessato sia intervenuto nella fase di aggiudicazione o di esecuzione dell’appalto con compiti funzionali, intendendosi per tali quelli che implicano esercizio della funzione amministrativa, con esclusione di mansioni meramente materiali o d’ordine, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 26 febbraio 2026, n. 376.
[2] Il personale della Stazione appaltante è tenuto a rendere le opportune dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e, in ogni caso, a dichiarare la situazione di conflitto allorquando questa emerga, ANAC, Delibera n. 583/2024, Adunanza del 16 dicembre 2024, Fascicolo 1542/2024.
[3] L’esclusione rappresenta l’extrema ratio, con la conseguenza che non può essere disposta in via automatica, ma deve necessariamente essere preceduta da una valutazione in concreto della situazione. Questo comporta un inevitabile momento valutativo in capo alla Stazione appaltante, la quale conserva un certo margine per porre rimedio al conflitto, senza che il giudice possa sostituirsi alla predetta valutazione, ove la stessa garantisca il superamento del vulnus alla corretta esecuzione dell’appalto, TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 3 aprile 2026, n. 481; ANAC, Parere funzione consultiva n. 52 del 25 ottobre 2023 e Parere di precontenzioso n. 339 del 20 luglio 2023; TAR Lombardia, Milano, sez. IV, sentenza n. 1764/2024 e 29 marzo 2024, n. 962; TAR Valle d’Aosta, 20 dicembre 2021, n. 73.
[4] La prova grava su chi lo deduce l’interesse finanziario, economico o “altro interesse personale” effettivo, tale che la sua soddisfazione sia conseguibile solo subordinando ad esso l’interesse pubblico funzionalizzato, e che sia percepibile come concreta minaccia all’imparzialità, Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2026, n. 2982; TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, 19 marzo 2025, n. 276, aggravando l’onere probatorio a carico della parte che intende sollevare la relativa questione, valorizzando il principio della fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione. Infatti, la “percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza” deve trovare riscontro in “presupposti specifici e documentati” e deve riferirsi a “interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile subordinando un interesse all’altro”.
[5] TAR Valle D’Aosta, 25 agosto 2025, n. 29.
[6] Cons. Stato, sez. III, 11 luglio 2024, n. 6211.
[7] Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9850.
[8] Cons. Stato, sez. V, 15 aprile 2026, n. 2982. Vedi, anche, Cons. Stato, sez. cons. atti normativi, 5 marzo 2019, n. 667.
[9] Secondo l’art. 76, Computo dei gradi, Codice Civile, «Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite», il terzo grado sono i bisnonni (parentela ascendente); zio e zia (parentela ascendente in linea collaterale); nipoti, ovvero figli di fratelli/sorelle (parentela discendente in linea collaterale), bisnipoti (parentela discendente).
[10] Cons. Stato, sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9850.
[11] Cons. Stato, sez. III, 20 agosto 2020, n. 5151; TAR Campania, Napoli, sez. I, 16 maggio 2024, n. 3159; TAR Sardegna, 3 aprile 2003, n. 397.
[12] Le cause di incompatibilità servono a tutelare «la credibilità e la fiducia dell’Amministrazione, e scattano a fronte di situazioni di mero pericolo», a prescindere dall’effettivo concretizzarsi di un pregiudizio, tutelando così già l’immagine stessa di imparzialità dell’Amministrazione, TAR Veneto, sez. II, 9 luglio 2021, n. 908.
[13] La violazione degli obblighi informativi ben può integrare, a sua volta, il “grave illecito professionale” endoprocedurale, Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2021, n. 306.
