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Articolo Pubblicato il 22 Agosto, 2026

L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici

L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici
  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo[1], volendo indicare una species del generisfavoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

In dipendenza di ciò, in una forgiata rottura dell’equilibrio diffuso dell’apparire (influencer) interessato, colui (soggetto fisico) che non rimane indifferente, quasi “omertoso” (simile alle anime «triste di coloro che visser sanza ’nfamia e sanza lodo») [4], alla lesione (perdita) dell’integrità a tutela dell’interesse pubblico (il c.d. valore pubblico) e non personale, impegnandosi a segnalare i “fatti” (le c.d. condotte illecite) può definirsi un whistleblower (o vedetta civica) [5].

  1. Il whistleblower

Il whistleblowing è un istituto di prevenzione della corruzione, derivato dall’esperienza dei Paesi anglosassoni (oltreoceano), recepito a livello ordinamentale dalla legge n. 190/2012 (c.d. Severino) [6], con l’inserimento nel Testo Unico del Pubblico Impiego (TUPI) dell’art. 54 bis a tutela del dipendente, fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo, ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile, che “segnala” illeciti, di sua iniziativa e non in forma anonima, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza diretta in ragione del rapporto di lavoro, ovvero, all’interno della propria organizzazione (inside whistleblowing) [7].

L’inserimento della misura all’interno della “legge anticorruzione” risponde all’intento di intercettare, prevenendoli, fenomeni di maladministration, anche privi di rilievo penale, indicativi di un esercizio delle potestà pubbliche non funzionalizzato al perseguimento del pubblico interesse e non orientato dal principio di imparzialità, inteso nella sua accezione immediatamente vincolante per l’attività amministrativa: un vulnus del bene giuridico tutelato e, con esso, la correlata diminuzione del prestigio dell’Amministrazione, si prospetti quale mera eventualità [8].

Più puntualmente, la lettera g), del comma 1), dell’art. 2, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (disciplina nazionale sulle modalità, forme e tutele), definisce la «persona segnalante» (il whistleblower): «la persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell’ambito del proprio contesto lavorativo» (le «violazioni» sono i «comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato», descritti alla lettera a), del cit. comma).

L’istituto, nelle intenzioni del legislatore, è teso alla protezione delle persone che segnalano [9], all’interno di organizzazioni, violazioni del diritto capaci a minare il corretto funzionamento delle istituzioni pubbliche, ossia l’operato attivo della Pubblica Amministrazione fondato su valori di integrità ed etica pubblica, e sull’essere al servizio del bene comune, con lo scopo di valorizzare l’emersione della corruzione, mediante segnalazioni dall’interno (vi sono canali dedicati), contestualmente tutelando la riservatezza dei segnalanti, onde evitare ripercussioni nei loro confronti: uno strumento di vigilanza collettiva interna oggetto di interventi anche a livello comunitario e di recepimento nella disciplina nazionale [10].

In effetti, il termine può essere tradotto proprio con lo scopo di raffigurare la persona che “soffia nel fischietto” (to blow the whistle) [11], richiamandosi, in un’assimilazione prospettiva e visiva, all’azione intrapresa (un tempo, ma ancora attuale) dal poliziotto nel tentativo di far cessare un’azione illegale, trovando una prima applicazione nella disciplina della “False Claims Act o Lincoln Law” del 1863, adottata durante la guerra di secessione americana allo scopo di evitare frodi (una forma specifica di corruzione) nelle forniture di materiali bellici [12].

Il modello viene costruito nei diversi Piani Nazionali Anticorruzione (PNA) o PIAO (sez. rischi corruttivi e trasparenza), predisposti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione, come una “misura” indispensabile di contrasto e prevenzione della corruzione, di leale ed intensa collaborazione tra dipendente ed il proprio datore di lavoro pubblico, quale strumento capace di poter far emergere i fenomeni degenerativi o irregolari, comprensivi dei comportamenti di maladmistration [13], per la creazione di una cultura della “legalità” e dell’“integrità pubblica”, evitando di isolare (c.d. emarginazione) colui che effettua la segnalazione, fornendo precisi mezzi e meccanismi di tutela [14].

Il primo PNA [15] prevedeva che ciascuna Amministrazione Pubblica doveva istituire al proprio interno canali differenziati e riservati per ricevere le segnalazioni, la cui gestione doveva e deve essere affidata ad un ristrettissimo nucleo di persone, con la creazione di modelli per ricevere, in via riservata e sicura, le informazioni ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto: una modalità operativa in grado di assolvere alle esigenze del whistleblower in totale sicurezza [16].

Questo primo documento di prevenzione della corruzione e della trasparenza, dopo aver chiarito la ratio della norma, ovvero quello di evitare che il dipendente ometta di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli, precisava che la tutela dei denuncianti doveva e deve essere supportata anche da un’efficace attività di sensibilizzazione, comunicazione e formazione sui diritti e gli obblighi relativi alla divulgazione delle azioni illecite, dando rilievo alla misura e all’incidenza riscontrata con apposita sezione sul portale istituzionale di ogni PA, o di soggetto che eserciti una funzione o servizio pubblico.

Invero, il risultato della normativa sul whistleblowing – non dissimilmente da quella sul conflitto di interessi, che valorizza la “percezione” della minaccia all’imparzialità – è caratterizzata da un arretramento della soglia di intervento dell’Autorità alla quale sono devoluti compiti di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza e, contestualmente, da un innalzamento del livello di tutela del soggetto – in questo caso, il segnalante – che degli episodi di maladministration è vittima [17].

  1. L’accesso alla segnalazione

La sez. III del TAR Veneto, con la sentenza 6 luglio 2026, n. 1511 (Presidente Polidori, Estensore Bardino), si occupa di definire (un decalogo) le modalità di accesso al contenuto di una segnalazione, evidenziando i limiti di conoscibilità del suo autore, in una lettura articolata delle norme del whistleblowing, tra interesse conoscitivo e interesse al disvelamento del nominativo: due aspetti distinti e separati (due interessi non coincidenti), che legittimano il richiedente all’accesso integrale dell’esposto/segnalazione ma non anche del segnalante, salvo non si dimostri la sua necessaria utilità (c.d. indispensabilità) non surrogabile mediante la sola conoscenza del contenuto della segnalazione.

La disciplina dell’accesso documentale può ritenersi assolta dalla consegna (esibizione) dell’esposto, mentre l’autore del suo contenuto costituisce un dato ulteriore, non sovrapponibile, non essendo strumentale alla difesa.

L’assunto si trova in linea con il dato normativo, ex artt. 22 ss. della legge n. 241/1990, che postula la sussistenza, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, collegato al documento e giuridicamente tutelato, nonché – in ipotesi di accesso difensivo ex art. 24 – la puntuale allegazione del nesso di “strumentalità necessaria” tra l’ostensione richiesta e la tutela giurisdizionale (pendente o potenziale), dovendo dimostrare (l’interessato) che anche il nominativo dell’autore dell’esposto (elemento distinto dal documento) non integra una mera curiosità di conoscenza ma costituisce base probatoria per la difesa.

  1. Fatto

Il giudizio verteva sulla richiesta di accesso alla segnalazione (da parte dei NAS, Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma) menzionata in un rapporto di verifica di un’Azienda sanitaria, giustificando l’istanza dall’esigenza di tutelare i diritti dell’associazione (parte ricorrente), destinatario, nel tempo, di plurime segnalazioni, «frutto di un’iniziativa persecutoria, lesiva dell’immagine e della reputazione dell’ente stesso, idonea ad arrecare pregiudizio alla sua organizzazione e ai suoi operatori».

La richiesta veniva respinta, in quanto avente ad oggetto atti sottratti all’accesso ai sensi:

– dell’art. 24, Esclusione dal diritto di accesso, della legge n. 241 del 1990;

– dell’art. 9, Non accoglimento della richiesta, del d.P.R. n. 184 del 2006;

– dell’art. 1049, Documenti concernenti l’ordine pubblico, la prevenzione e la repressione della criminalità, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 90 del 2010;

– l’orientamento secondo il quale l’esposto, ove si limiti a sollecitare l’esercizio di poteri ispettivi autonomamente spettanti all’Amministrazione, non presenta, di per sé, un rapporto di stretta strumentalità con l’atto conclusivo dell’attività ispettiva [18], che la stessa deve comunque generalmente esercitare, indipendentemente da segnalazioni private, in attuazione del canone di buon andamento dell’attività amministrativa (ex 97 Cost.), specie in settori sensibili [19].

Non sfugge, a margine, che anche le notizie contenute nella denuncia anonima possono – anzi devono, per effetto del principio dell’obbligatorietà dell’azione penale – costituire spunti per una investigazione di iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria, al fine di assumere dati conoscitivi diretti a verificare se dall’anonimo possano ricavarsi gli estremi di una notitia criminis [20].

Seguiva ricorso.

  1. L’accesso documentale parziale

Il GA premette che la disciplina dell’accesso documentale, di cui agli artt. 22 ss. della legge n. 241 del 1990, è graduata, consentendo all’Amministrazione di bilanciare, in presenza di dati personali, il diniego con un accesso parziale, oscuramento (una selezione) i soli dati non ostensibili (a protezione della riservatezza), purché non a discapito del diritto di difesa [21].

  1. La natura dell’esposto

Si precisa che la qualificazione dell’esposto – come mera modalità sollecitatoria – non esclude a contrario l’automaticità del suo diniego, quanto semmai riscontrare l’esigenza, caso per caso, di verificare se il contenuto della segnalazione possa avere una funzione propria e non semplicemente un interesse emulativo alla sua conoscenza: un vaglio concreto dell’istanza e, ove ne sussistano i presupposti, conformare l’ostensione mediante l’oscuramento di parti del documento se ritenuti utili per una compiuta conoscenza dei fatti, ossia l’esposto dovrà essere parte integrante dell’accertamento (nel senso che esso stesso costituisca prova).

  1. L’interesse conoscitivo

L’art. 22, della legge n. 241 del 1990, subordina l’accesso alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto (la dimostrazione della c.d. strumentalità [22] rispetto alla predisposizione delle difese e all’impugnazione del provvedimento) [23], con i limiti di cui all’art. 24, comma 7 («Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»): non un potere conoscitivo illimitato tra diritti di pari rango (conoscenza e riservatezza) [24].

In termini diversi, la “strumentalità” attiene alla circostanza fattuale che il documento deve detenere una specifica utilità rispetto alla posizione dell’istante, senza che sia necessario dimostrare anticipatamente la fondatezza dell’azione futura, escludendo domande generiche, meramente esplorative o dirette a un controllo indistinto sull’operato dell’Amministrazione, non essendo consentita una valutazione preventiva sull’ammissibilità, rilevanza o decisività dei documenti nel futuro giudizio, salvo il caso di assoluta e manifesta assenza di nesso con le esigenze difensive [25].

Sulla base di tali coordinate esegetiche, nel caso in esame, annota il giudice di prime cure, il nesso di “strumentalità” con riguardo al contenuto della segnalazione sussiste: siamo in presenza di un interesse concreto a conoscere quali fatti siano stati rappresentati all’Autorità, quale consistenza essi presentino, se la segnalazione contenga dati obiettivi, valutazioni, omissioni o prospettazioni potenzialmente lesive, e quale relazione intercorra tra l’esposto (attività di verifica) e le successive prescrizioni [26].

  1. Accesso all’autore dell’esposto

Dopo aver ripercorso l’indirizzo giurisprudenziale, secondo il quale non esiste un diritto all’anonimato del segnalante, una volta che l’esposto da avvio ad un procedimento, questo tuttavia se vale ad escludere un potere assoluto di interdizione in capo al segnalante, non conduce però ad affermare l’esistenza di un diritto assoluto del segnalato a conoscere l’identità dell’autore della segnalazione (serve un quid ulteriore).

Difatti, se il diritto di accesso c.d. classico (documentale) è funzionale alla cura di una situazione giuridica tutelata dall’ordinamento, il dato identificativo del segnalante, proprio perché ulteriore rispetto al nucleo fattuale dell’esposto, richiede, pertanto, una verifica autonoma di necessità, pertinenza e proporzione : il nominativo del segnalante è ostensibile quando l’identità del segnalante sia essa stessa componente necessaria della tutela del segnalato, nel senso che si dovrà dimostrare l’assoluta indispensabilità, ai fini della tutela di una situazione giuridica soggettiva.

Le condizioni che possono consentire l’accesso all’autore dell’esposto possono essere:

– elementi circostanziati di falsità consapevole;

– abuso dello strumento della segnalazione;

– conflitto personale già individuabile;

– intento ritorsivo o concorrenziale;

– quando sia concretamente prospettata un’azione nei confronti dell’autore e la sua identificazione non sia surrogabile mediante la conoscenza del contenuto della segnalazione.

Nel caso in esame manca ogni allegazione sulla “indispensabilità” del nominativo dell’autore dell’esposto per la tutela della situazione giuridica soggettiva: il presupposto ulteriore che consente di superare la protezione del dato identificativo dell’autore della segnalazione, perché il fatto stesso che all’esito delle verifiche ispettive siano state formulate prescrizioni consente – quantomeno allo stato degli atti – di escludere che nella segnalazione siano stati rappresentati fatti e circostanze non corrispondenti al vero.

L’accesso al nominativo dell’autore va operata mediante il bilanciamento tra l’utilità conoscitiva e i principi che governano l’ostensione dei dati identificativi – proporzionalità, adeguatezza, pertinenza e limitazione – secondo un criterio che può definirsi selettivo: un aspetto, è l’accesso al contenuto della segnalazione, che viene resa accessibile in toto, garantendo il diritto appieno; altro aspetto, è l’accesso ad un elemento ulteriore, separato dal nucleo informativo, che non soddisfa esigenze difensive: il discrimine è la funzionalità dell’accesso che può ritenersi satisfattiva con l’integrale acquisizione del documento, privo del nominativo (il dato identificativo, infatti, non è automaticamente assorbito nel documento cui si accede) [27].

  1. Precisazioni

Dato acquisito che la riservatezza del segnalante non può operare come schermo quando la segnalazione abbia inciso sulla sfera giuridica di terzi; l’oscuramento del nominativo, in questa prospettiva, richiede una ragione concreta e non può dipendere dalla sola volontà dell’autore della comunicazione (a voler rimanere anonimo, non potendo vantare o pretendere diritto così conformato, anzi autonomamente concesso) [28], dovendo l’Amministrazione valutare se sussista o meno una esigenza di tutela dell’autore [29].

Occorre verificare se l’identità dell’autore della segnalazione presenti una propria utilità difensiva, distinta dall’interesse alla conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione, proprio perché la difesa viene fatta sul contenuto dell’esposto (i cit. fatti, oggetto di attivazione dell’azione della PA) e non sul suo autore [30].

Il precipitato viene sintetizzato (una massima o regola di diritto): «il soggetto segnalato ha titolo a conoscere il contenuto della segnalazione, quali fatti siano stati ivi rappresentati e quale rapporto vi sia tra l’esposto e la conseguente attività amministrativa; però non ha, per ciò solo, titolo a conoscere anche l’identità dell’autore della segnalazione, se tale dato non sia necessario per soddisfare una specifica esigenza di tutela».

L’approdo, coerente con gli orientamenti giurisprudenziali (cit.) [31], porta ad un accesso parziale, con oscuramento dei dati identificativi del segnalante, tali da considerare anche (con un’estensione del caso) la presenza di dati riservati o sensibili che non esclude l’accesso difensivo, ma impone di limitarlo a quanto necessario, mediante espunzione dei dati eccedenti: senza alcun sacrificio per l’istante quando ottenga la piena conoscenza dei fatti rilevanti e la riservatezza del terzo non è compressa oltre il necessario quando resti celato il dato personale privo di autonoma utilità difensiva.

  1. Anonimato del whistleblower

Le conclusioni sono coerenti con la disciplina del d.lgs. n. 24 del 2023 in tema di diritto all’anonimato del c.d. whistleblower, dalla quale emerge, sul piano sistematico, il principio di separazione tra conoscenza dei fatti oggetto della segnalazione e rivelazione dell’identità del segnalante [32].

A rafforzare la decisione, viene richiamato il comma 4, dell’art. 16, Condizioni per la protezione della persona segnalante, del d.lgs. n. 24 del 2023, nella parte in cui estende le misure di protezione del whistleblower a chi abbia effettuato una segnalazione anonima, laddove sia successivamente identificato e risulti destinatario di ritorsioni: la disposizione «non introduce un generalizzato diritto all’anonimato; essa conferma, però, che l’identificazione del segnalante costituisce un passaggio giuridicamente sensibile, come tale non vietato in assoluto, ma neppure ordinariamente dovuto in assenza di un’utilità difensiva propria, concreta e non surrogabile mediante la sola conoscenza del contenuto dell’esposto».

Tali difese vengono meno in presenza di una segnalazione abusiva o emulativa, in coerenza con il dato normativo («quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele di cui al presente capo non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare», comma 3, dell’art. 16 del d.lgs. n. 24/2023).

  1. Bilanciamento concreto

Il meccanismo del bilanciamento dei contrapposti interessi trova un fondamento ulteriore nel principio solidaristico, pertinente alla struttura dell’accesso documentale: l’interesse a conoscere l’identità del segnalante per tutelare la propria sfera giudica (non come strumento di pressione) e l’interesse a proteggere l’anonimato per stimolare la collaborazione del privato con l’Autorità titolare della funzione amministrativa di vigilanza e controllo (nell’ottica della partecipazione alla vita pubblica e allo sviluppo sociale di ciascun individuo, sia come naturale svolgimento della personalità umana, sia come adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, ex art. 2 Cost.) [33].

Ai fini della legittimazione, nell’accesso:

– documentale è ancorata a una posizione soggettiva legittimante e a un interesse diretto, concreto e attuale;

– difensivo è ulteriormente orientata alla cura o alla difesa di una situazione giuridica.

La trasparenza, anche quando la legittimazione è affievolita, come nel diritto di accesso civico, resta centrale il profilo funzionale della conoscenza, poiché l’ordinamento non tutela l’acquisizione del dato come fine in sé, ma in ragione della funzione che essa realizza: «la solidarietà, quale principio declinato nell’art. 2 Cost., impedisce di ridurre la riservatezza a un mero ius excludendi alios, ma impedisce anche di trasformare l’accesso in una pretesa appropriativa di dati personali non necessari», confermando la centralità della “funzionalità” che non coincide con l’interesse emulativo o un controllo generalizzato dell’attività della PA.

  1. Diritto all’anonimato

Il diritto all’anonimato assume diverse connotazioni a seconda della forma in cui la segnalazione sia stata acquisita e conservata, dovendosi distinguere le segnalazioni in:

– nominativa (nessun automatismo, ma verifica dell’indispensabilità del dato personale con onere a carico del richiedente);

– anonima (l’Amministrazione potrebbe volere risalire all’autore a fronte dell’ipotesi di diffamazione o calunnia)

– anonimizzata, in ossequio alla disciplina del whistleblowing.

La segnalazione rientrante tra le segnalazioni dei whistleblower beneficia dell’applicazione del comma 8, dell’art. 12, Obbligo di riservatezza, del d.lgs. n. 24 del 2023, secondo il quale «La segnalazione è sottratta all’accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dagli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33», fermo restando quanto previsto dallo stesso art. 12 in tema di rivelazione dell’identità del segnalante.

  1. Sorte del ricorso

Il ricorso viene parzialmente accolto, con obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso all’esposto (compensate le spese), con seguenti modalità:

– dovranno essere oscurati il nominativo del segnalante, i suoi dati personali e gli elementi, anche indiretti, idonei a identificarlo;

– dovranno essere oscurati, altresì, i dati personali di terzi non pertinenti o comunque eccedenti rispetto all’interesse conoscitivo riconosciuto;

– l’oscuramento di tali dati dovrà essere strettamente necessario e non potrà rendere incomprensibile il nucleo fattuale della segnalazione, salvo che singoli passaggi coincidano integralmente con dati identificativi non ostensibili.

L’ordine di ostensione non comporta l’obbligo di formare nuovi documenti, di ricostruire dati non disponibili, di individuare l’autore della segnalazione, se anonima, o di rimuovere anonimizzazioni già presenti nella documentazione detenuta, ove ciò richieda un’attività ulteriore rispetto all’esibizione della documentazione esistente [34].

  1. Elogio ai giudici [35]

La sentenza nella sua cangiante chiarezza espositiva [36], linearità e coerenza, affronta compiutamente (con una profondità di metodo) [37] un tema vitale della società civile [38], oltreché di “prassi” amministrativa, la tutela del segnalante, del collaboratore civico (che confida nella “discrezione” della PA: la riservatezza), di colui che non si “gira altrove” (o finge di non vedere, assecondando le pressioni, pagando il prezzo del compromesso), fautore di un sentimento di legalità, il quale affronta – senza indifferenza – i doveri di integrità (rettitudine/virtù), informando l’Autorità su fatti (rendendo testimonianza della verità) [39], attivando (conseguentemente) poteri di vigilanza e controllo appartenenti alla PA, i quali sono sfociati in prescrizioni (non di tipo sanzionatorio), confermando la bontà (lealtà) della segnalazione, rectius fondatezza.

Nella sua interezza e limpidità, vengono richiamati expressis verbis principi posti sul piano etico e sociale: «Del resto la segnalazione, quando non risulti abusiva o emulativa, costituisce – giova ribadirlo – una preziosa forma di cooperazione del privato all’esercizio di funzione amministrativa di vigilanza e controllo, non priva di rilievo nell’ottica della partecipazione alla vita pubblica e allo sviluppo sociale di ciascun individuo, sia come naturale svolgimento della personalità umana, sia come adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (v. art. 2 Cost.)».

Esporre in chiaro (disclosure) l’autore della segnalazione, senza una reale esigenza difensiva, vanificherebbe la dimensione solidaristica della partecipazione (popolare) all’azione amministrativa (il c.d. accesso partecipativo), ma soprattutto non si configura coerente con la disciplina sulla “trasparenza”, sull’accesso documentale e FOIA, dove deve presidiarsi (esistere) una componente di interesse generale, non emulativo, a beneficio di una reale esigenza di conoscenza, sempre comunque “strumentale” al buon andamento e all’imparzialità, evitando di esporre gli uffici pubblici ad attività del tutto inutili (non funzionali e dispendiose, oltre che odiose) [40] e il privato ad effetti ritorsivi per aver esercitato un “dovere civico”.

Il TAR non lascia dubbi sul diritto all’anonimato che non può mai consistere in una valutazione soggettiva del segnalante ad una sorta di “impunità” delle sue dichiarazioni, ma viceversa viene estimato il senso di (assunzione di) “responsabilità” del suo esecutore, dove la segnalazione non può costituire un discrimine, una colpa, ben potendo essere (legittimamente) una parte di un procedimento amministrativo (quella iniziale, c.d. d’impulso) per l’esercizio di una funzione pubblica per antonomasia (la cura/vigilanza del bene pubblico, inteso ex se), escludendone in radice un uso distorto, diffamatorio, peggio ancora, calunnioso (il c.d. venticello, visivamente BOTTICELLI).

Una sentenza che merita di essere letta, aprendo (nello sfondo del suo contesto) le profondità della riflessione (la natura del libero “pensatore”), non potendo non considerare che la vicenda (non di scuola) coinvolge la correttezza dell’agire privato, il segnalante che denuncia ponendo la firma (senza le patologie etiche, della “anoreossite” o “firmite”), un “agente pubblico” peritato nel soppesare contrapposti interessi (una trilaterale di rapporti e aspettative di correttezza): «come spieghi, Mecenate, il fatto che nessuno sa vivere contento il suo destino – sia esso frutto di una scelta razionale o causale attribuzione -, ma tutti invidiano chi segue un’altra strada?» [41].

(estratto, pubblicato LexItalia.it, 13 agosto 2026, n. 8)