La sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, con la sentenza 12 maggio 2025, n. 207, delinea il ruolo e i diritti del confinante che segnala un abuso edilizio, soggetto che può assumere processualmente la qualità di controinteressato avverso l’ordinanza di demolizione, compulsata dal suo intervento (nella veste di whistleblower).
I fatti
La sentenza, nella sua linearità e chiarezza, affronta un tema assai frequente: l’avvio di un procedimento sanzionatorio sulla base di un accertamento (indotto dal proprietario confinante) al bene realizzato senza titolo e/o in difformità (si tratta dell’ingiunzione della demolizione e/o rimozione delle opere realizzate in violazione della disciplina in materia di distanze)[1].
La parte ricorrente nell’impugnare l’ordinanza di demolizione “dimentica” di notificare il ricorso all’autore dell’esposto; esposto che ha dato avvio alla procedura di controllo e alle conseguenze demolitorie: il vicino/denunciante doveva essere necessariamente, tempestivamente e ritualmente evocato in giudizio mediante la notifica dell’atto introduttivo, donde, l’inammissibilità del ricorso.
Le motivazioni della decisione
Nell’accogliere il preliminare rilievo di rito formulato dal Comune, il GA delinea le ragioni della decisione e il quadro di riferimento:
- il diniego del riconoscimento della qualità di controinteressato ai proprietari confinanti dell’area, nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, del quale è stata ordinata la demolizione dall’autorità competente, va temperato nell’ipotesi in cui ci si trovi di fronte non già ad un generico vicino di casa, ma ad un soggetto il cui diritto di proprietà risulta direttamente leso da un’opera edilizia abusiva[2] e conseguentemente è direttamente avvantaggiato dall’ordine di demolizione, vantando un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà su parti comuni[3];
- nella fattispecie la violazione delle distanze, base fattuale del provvedimento repressivo giustifica ex se la posizione di interesse sostanziale in capo al vicino/denunciante, proprio in ragione della funzione propria della prescrizione (ovvero, la tutela della salubrità e sicurezza degli edifici, ossia titolare di un interesse legittimo uguale e contrario a quello dei destinatari dell’atto);
- è provata, in ogni caso, anche la formale individuazione, nel provvedimento stesso, del vicino confinante/autore della segnalazione (tutto riportato nel verbale di sopralluogo, a seguito di esposto del cit. privato confinante), a mente dell’art. 41, comma 2, cpa o, comunque, la sua agevole individuabilità;
- il segnalante non può essere trattato alla stregua di un cittadino qualsiasi[4], ma risulta titolare di un interesse legittimo ‘oppositivo’, come tale legittimato ad impugnare l’altrui atto ampliativo e, specularmente, controinteressato sostanziale nel giudizio contro l’atto sanzionatorio-repressivo emesso nei confronti della parte ricorrente;
- la parte ricorrente, mediante accesso documentale, era ben consapevole dell’esposto e del suo obiettivo evidente: quello di reprimere quanto realizzato senza il rispetto delle regole delle distanze, circostanza sufficiente a consentire di cogliere la doverosità della notifica del ricorso anche al detto controinteressato.
Il controinteressato
Dal quadro delineato, si giunge a comprendere che in presenza di un interesse qualificato deve essere garantito il contraddittorio: l’atto introduttivo va notificato:
- all’Amministrazione resistente;
- e, ove esistenti, ai controinteressati (ex 27 cpa);
- la rituale e tempestiva introduzione della domanda caducatoria richiede necessariamente la notifica del ricorso «ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso» (ex 41 cpa).
L’orientamento conferma che nel processo amministrativo, la qualità di controinteressato in senso tecnico deve essere riconosciuta a coloro che, oltre ad essere nominativamente indicati nel provvedimento stesso o comunque agevolmente individuabili in base ad esso (c.d. elemento formale)[5], si presentino come portatori di un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione dell’atto (in via diretta, ossia la situazione giuridica di vantaggio), interesse che deve essere di natura eguale e contraria a quello del ricorrente (c.d. elemento sostanziale)[6].
In termini più espliciti, la posizione di controinteressato esige un coinvolgimento diretto anche nella fase processuale, qualora sia stato autore dell’esposto, in seguito al quale il Comune ha avviato il meccanismo di verifica e attivata la fase sanzionatoria, specie ove il soggetto segnalatore sia stato direttamente coinvolto in tutti gli atti del procedimento venendovi menzionato in maniera esplicita[7], a partire dall’avviso di avvio del procedimento[8].
La vicenda inquadra in modo solare la figura di controinteressato, dovendo sostenere che non è sufficiente la titolarità di una posizione giuridica autonoma, uguale e contraria a quella del ricorrente, essendo anche necessario che il terzo sia formalmente individuato nell’atto impugnato, nei termini descritti[9].
(pubblicato, gruppodelfino.it, 28 maggio 2025)
[1] L’art. 9 del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, recante “limiti di distanza tra i fabbricati” (il quale prevede, tra l’altro, che le distanze minime tra i fabbricati), si impone inderogabilmente, al punto da sostituire per inserzione automatica eventuali disposizioni contrastanti, Cons. Stato, sez. IV, 8 maggio 2017, n. 2086. Tali distanze perseguono l’interesse pubblico di tutela igienico-sanitaria, e non la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili confinanti alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal codice civile, Cons. Stato, sez. IV, 28 maggio 2025, n. 4654.
[2] In effetti, seppure non basta la sola ‘vicinitas’ per radicare l’interesse a ricorrere, è, invece, sufficiente che sussistano effetti nocivi riconducibili all’edificazione, quali anche la semplice diminuzione di luce o di visuale, rispetto a opere prospicienti sull’area cortilizia interna dell’edificio, TAR Campania, Napoli, sez. VIII, 29 aprile 2025, n. 3468.
[3] TAR Sicilia, Catania, sez. V, 22 novembre 2024, n. 3878; Cons. Stato, sez. VI, 23 novembre 2022, n. 10341; 27 febbraio 2022, n. 3324; sez. II, 22 luglio 2019, n. 5148; TAR Campania, Salerno, sez. II, 16 luglio 2024, n. 1489 e 15 luglio 2024, n. 1477; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 3 luglio 2024, n. 841; TAR Sicilia, Catania, sez. II, 28 luglio 2023, n. 2391; TAR Campania, sez. VIII, 13 novembre 2019, n. 5352.
[4] La giurisprudenza distingue tra la posizione del generico vicino di casa da quella del vicino che è stato danneggiato dalla esecuzione delle opere edilizie realizzate in modo irregolare (abusive); quest’ultimo non può essere trattato come un vicino qualunque, ma come un soggetto che ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà, Cons. Stato, sez. VI, 29 maggio 2007, n. 2742. Il vicino assume la veste di controinteressato quando l’adozione del provvedimento sanzionatorio, recante comunque il nominativo del controinteressato, sia stata non solo sollecitata da un esposto del vicino medesimo, ma anche preceduta da atto prodromico (comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell’art. 7 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241) parimenti comunicante il nominativo del controinteressato predetto, dovendosi comunque distinguere tra la posizione di colui che è titolare di un generico interesse a mantenere efficace il provvedimento impugnato e la posizione di colui che dal provvedimento medesimo viceversa riceve un vantaggio diretto e immediato (nel caso di specie, il ripristino delle distanze d’obbligo tra il proprio edificio e quello dell’attuale appellante), con la conseguente individuazione della posizione obbligatoriamente inclusa nel contraddittorio sia procedimentale che processuale, Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2011, n. 4233; sez. VI, 29 maggio 2012, n. 3212.
[5] Cons. Stato, sez. V, 1° dicembre 1999, n. 2032; 9 ottobre 2002, n. 5411.
[6] Cons. Stato, sez. V, 18 novembre 2011, n. 6074.
[7] La qualifica di controinteressato in senso processuale richiede un requisito formale, dato dall’indicazione del nominativo nel provvedimento amministrativo, e un requisito sostanziale, costituito dalla sussistenza di un interesse favorevole al mantenimento della situazione attuale definita dal provvedimento stesso, Cons. Stato, sez. VI. 30 settembre 2015, n. 4582.
[8] Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4582.
[9] TAR Lombardia, Milano, sez. I, 26 maggio 2025, n. 1856; Cons. Stato, sez. II, 4 aprile 2024, n. 3078; sez. IV, 21 agosto 2024, n. 7192.