Il TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 19 maggio 2025, n. 15 (estensore Adamo), interviene nel rigettare un ricorso di un operatore economico di contestazione dell’esecuzione anticipata e urgente di un contratto, quando sussistono esigenze primarie di tutela della persona.
Fonte
Il comma 9, dell’art. 17, Fasi delle procedure di affidamento, del d.gs. n. 36/2023, stabilisce che «l’esecuzione d’urgenza è effettuata quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l’igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell’Unione europea».
Il comma 6, dell’art. 50, Procedure per l’affidamento, del Codice dei contratti, stabilisce che una volta effettuata la verifica dei requisiti dell’aggiudicatario «la stazione appaltante può procedere all’esecuzione anticipata del contratto».
La fonte consente l’intervento ad esecuzione anticipata dello stipulando contratto giustificata da ragioni di urgenza, in presenza di eventi imprevedibili, non dipesi dalle parti, con l’instaurazione di un rapporto contrattuale (che trae, comunque, titolo nell’esito della fase selettiva) prefigura, sia pure in termini di anticipazione rispetto alle ordinarie scansioni temporali e agli ordinari adempimenti formali, una fase propriamente esecutiva[1]: le giustificazioni sono ancorate alle condizioni indicate dalla norma, ossia evitare pregiudizi di diversa natura, che presuppongono la presenza di situazioni non altrimenti risolvibili[2].
Decisione
Al di là dell’articolato ricorso, respinto con condanna alle spese, il giudice ha formulato le seguenti conclusioni:
IL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE:
- non è assoluto, atteso che in presenza di determinate condizioni, «le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all’oggetto del contratto»;
- riguarda essenzialmente i requisiti soggettivi degli operatori economici concorrenti, la cui carenza è sanzionata in quanto la sua finalità è quella di limitare gli effetti espulsivi connessi all’omissione di adempimenti meramente dichiarativi e alla violazione di regole formali non rispondenti a un reale interesse dell’Amministrazione procedente, oltre a quella di evitare l’introduzione di clausole discriminatorie;
- l’offerta tecnica viene ritenuta inadeguata quando non consente – per la carenza della documentazione – di procedere alla sua valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
LA CONSEGNA ANTICIPATA DEL SERVIZIO:
- sulle ragioni della condotta, il GA si limita ad annotare, non ritenendo di analizzare la norma di riferimento che postula la ricorrenza di requisiti rigorosi e tassativi, invece il contenuto della determinazione dirigenziale impugnata, dove vengono espresse le motivazioni dell’inizio anticipato dell’esecuzione del contratto;
- il testo riporta, da un lato, nella premessa la scadenza dei contratti di servizio, dall’altro, la giustificazione (cuore del provvedimento, ex 3 della legge 241/1990) ravvisata nella necessità, vista la scadenza (aspetto fattuale), di avviare l’esecuzione dell’affidamento in urgenza, allo scopo di evitare situazioni di pericolo per persone, per l’igiene e la salute pubblica, dando rilievo al fatto che la mancata esecuzione immediata dei servizi determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico e una potenziale interruzione di pubblico servizio;
- in definitiva, viene dato ampio riscontro dei puntuali presupposti di legge, in modo coerente, chiaro e inequivoco, soprattutto tenendo conto della tipologia di servizio alla persona (apparecchiature biomediche in uso presso i presidi sanitari) che non tollera soluzioni di continuità (una sospensione causerebbe inevitabili effetti sulla diagnosi/terapia);
- viene censurata un motivo del ricorso che rispetto all’anticipazione (ritenuta illegittima) invocava la proroga tecnica: tale opzione sarebbe al limite dettata da motivi di opportunità, ai quali non si estende lo scrutinio del giudice amministrativo.
Indicazioni
La sentenza nella sua linearità espositiva e di analisi puntuale del contenuto del provvedimento fornisce una chiave di lettura della norma, ritenendo legittimo il provvedimento in relazione ad una motivazione che dia concretezza (contezza piena) ai presupposti e indichi gli effetti di una mancata esecuzione anticipata del contratto: un percorso logico coerente con la situazione di imminente scadenza del servizio e il bisogno di non effettuare alcuna interruzione, pena un grave nocumento alla salute pubblica.
Invero, la verifica della sussistenza di tali presupposti va fatta ex post e in concreto, caso per caso, in relazione all’esercizio da parte dell’Amministrazione di tale potere e nell’ambito del provvedimento con il quale la stazione appaltante attiva l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del contratto, che debbano essere esternate le ragioni di pubblico interesse che giustificano la decisione, senza che si possa ovviamente far riferimento al fatto che ex ante e in astratto.
Resta fermo che l’urgenza non deve essere provocata dalla stazione appaltante che ha tardato a bandire la gara[3].
Si osserva, inoltre, dal tenore della sentenza, che il provvedimento di esecuzione anticipata dell’aggiudicataria di una gara ben può essere disposto anche nel caso in cui sussista la effettiva disponibilità del contraente uscente, a garantire comunque il servizio per tutto il tempo necessario al subentro del nuovo soggetto, quando l’Amministrazione ha debitamente prospettato (dimostrato, ovvero sono state correttamente esplicitate nel concreto, evidenziando il grave danno all’interesse pubblico derivante dall’interruzione di un servizio essenziale) la situazione di urgenza che impone l’eccezionale attivazione preventiva del servizio[4].
(pubblicato, gruppodelfino.it, 27 maggio 2025)
[1] A fronte di una esecuzione anticipata in via d’urgenza di un appalto di lavori, deve concludersi (Cons. Stato, sez. II, n. 4857 del 2022) per il carattere pienamente vincolante delle obbligazioni derivanti dalla consegna anticipata dei lavori, Cons. Stato, sez. V, 3 marzo 2025, n. 1795.
[2] Cons. Stato, sez. II, 14 giugno 2022, n. 4857.
[3] TAR Emilia – Romagna, sez. II, 11 febbraio 2025, n. 128.
[4] Cfr. TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 21 luglio 2020, n. 467.