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Articolo Pubblicato il 24 Marzo, 2026

L’instabile ruolo del docente

L’instabile ruolo del docente

La sez. III ter Roma del TAR Lazio, con sentenza 23 giugno 2025, n. 12252, offre un inconsueto modo di concepire il ruolo di docente, caso di specie universitario, dove si confonde l’insegnamento accademico degli allievi come prestazioni di servizi autoreferenziali senza alcuna attinenza con gli adempimenti didattici, organizzativi e di referaggio del ricercatore/tirocinante: una violazione ai doveri di correttezza e trasparenza che legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio.

Fatto

Nella sua essenzialità OMISSIS impugna il Decreto Rettorale di applicazione di una sanzione disciplinare, con conseguente esonero dall’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da ogni altra funzione connessa all’insegnamento, la perdita dell’anzianità di servizio per la stessa durata del periodo di sospensione, disponendo, quale sanzione accessoria, l’interdizione da incarichi istituzionali universitari, sia elettivi, sia derivanti da nomine.

I fatti addebitati (con apporto probatorio) consistono in comportamenti violativi dei doveri istituzionali, «atti lesivi della dignità e della credibilità della funzione docente» (si riporta un estratto):

  • delegando l’intera attività di referaggio alle dottorande/tirocinanti ma a proprio nome, anche utilizzando l’account personale, senza alcun interesse per le interessate, violando un elementare dovere di trasparenza e di lealtà nel lavoro scientifico;
  • l’arbitrarietà di dichiarazioni che inducevano tre allieve a segnalare le scorrettezze subìte;
  • delega di funzioni di organizzazione dei rapporti con le studentesse e con gli studenti, in relazione alla fissazione e allo svolgimento degli esami (compresi gli adempimenti burocratici), nonché a seguire la preparazione e valutazioni delle tesine;
  • altre attività del tutto estranee alla ricerca delle dottorande e tirocinanti: una prassi abituale di impieghi non dovuti, ossia non riconducibili al naturale percorso scientifico e professionale.

Merito

Il TAR nel respingere il ricorso, con condanna alle spese, rileva:

  • l’avvenuto contradittorio, attraverso due distinte personali audizioni alla presenza del proprio difensore di fiducia, con piena facoltà di interloquire e contro dedurre alle prove raccolte;
  • il rispetto dei termini procedurali;
  • l’assenza di un conflitto di interessi di un componente del Collegio di disciplina, non appartenendo allo stesso dipartimento e neppure sussistendo alcun vincolo di parentela o affinità sino al quarto grado, ovvero di coniugio o di convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
  • il superamento dei limiti di età per la nomina a componente, non rileva perché l’incarico non prevede oneri o compensi, ed inoltre nulla vieta alla possibilità di incaricare Professori emeriti, cioè in quiescenza, ex comma 9, dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL n. 95/2012, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135.

La condotta

Al di là del singolo caso, del tutto isolato e sconosciuto, la sentenza offre delle indicazioni operative sulla valutazione della condotta:

  • la determinazione delle sanzioni costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti;
  • l’Amministrazione, quindi, è libera di stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, nei dovuti limiti di ragionevolezza e proporzionalità rispetto alla rilevanza dell’illecito ascritto[1];
  • solo la violazione manifesta di questi ultimi parametri consente l’intervento del giudice amministrativo[2].

Alla luce dei fatti (numerosi) e della portata della sanzione, il GA non riscontra rilievi (illogica, irrazionale), rilevando che la parte ricorrente si è sottratta al ruolo ricoperto, approfittando della posizione di docente «per indurre le studentesse del corso di dottorato a svolgere attività esclusivamente a lei riservate facendole apparire come necessarie per il loro percorso di ricerca, mentre in realtà costituivano espedienti per sollevarsi dalle naturali incombenze connesse alla sua funzione di docente universitario».

Osservazioni

La lettura della sentenza va ben oltre al caso, non lascia margine di apprezzamento di un comportamento censurabile, e censurato.

Astraendo, di fronte a condotte in aperta violazione delle regole di correttezza e di fiducia, dove chi ricopre una posizione apicale perde la dimensione del “chiar.mo” ruolo, alterando i rapporti di servizio, asservendo agli interessi personali/utilitaristici la funzione pubblica ricoperta, travisando le relazioni con i propri collaboratori (allievi), relegati a comparse, quasi “attendenti” di bisogni del tutto estranei, a deperimento del loro futuro professionale, possiamo affermare la presenza di una evidente mancata percezione dei doveri di lealtà, una inesorabile mancanza del c.d. minimo etico.

[1] Cons. Stato, sez. IV, 26 febbraio 2021, n. 1672; 27 luglio 2020, n. 4761; 18 settembre 2018 n. 5451; sez. VI, 20 aprile 2017, n. 1858; sez. III, 5 giugno 2015, n. 2791; sez. VI 16 aprile 2015 n. 1968; sez. III 20 marzo 2015 n. 1537.

[2] TAR Lazio, Roma, sez. I-bis, 2 marzo 2020, n. 2689.