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Articolo Pubblicato il 9 Febbraio, 2026

Manutenzione della caserma

Manutenzione della caserma

La sezione controllo Basilicata, della Corte dei conti, con parere n. 1 del 22 gennaio 2026, risponde in senso non positivo ad una Amministrazione Locale in ordine alla possibilità di manutentare, con avanzo di amministrazione (spese di investimento), la caserma dei Carabinieri, al fine di scongiurare la perdita di un presidio di sicurezza, specie in assenza di accordi tra altri Comuni o di programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, attraverso convenzioni tra Comuni ed il Ministero dell’interno: l’attività di “accasermamento” rientra tra i doveri (oneri finanziari) esclusivi dello Stato.

Definizioni

Il decreto del Ministero dell’interno 5 agosto 2008, Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione, chiarisce la nozione di:

  • incolumità pubblica”, si intende l’integrità fisica della popolazione;
  • sicurezza urbana”, un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

Con riferimento agli Enti Locali, l’art. 20, Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, del d.lgs. n. 121/1981, istituisce presso la prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del Prefetto (che lo presiede) per l’esercizio delle sue attribuzioni di Autorità provinciale di pubblica sicurezza, «composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali».

Mentre, l’art. 5, Patti per l’attuazione della sicurezza urbana, del DL n. 14/2017, convertito con modificazioni in legge n. 48/2017, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, al primo comma fornisce la possibilità di sottoscrivere accordi per “interventi per la sicurezza urbana” tra il prefetto ed il sindaco «in relazione alla specificità dei contesti… tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano»[1], affidando al comma 1, dell’art. 7, Ulteriori strumenti e obiettivi per l’attuazione di iniziative congiunte, la possibilità di individuare specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione, con facoltà di concorrere (alla realizzazione dei cit. obiettivi) «sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico… ferma restando la finalità pubblica dell’intervento» (con rinvio all’art. 6 bis, Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo, del DL n. 93/2013, inserito in sede di conversione in legge n. 119/2013, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province, dove si ammettono «progetti di valorizzazione dei beni di proprietà pubblica o da altre iniziative di sviluppo territoriale» tramite accordi tra il Ministero dell’interno e le regioni e gli enti locali… finalizzata al sostegno strumentale, finanziario e logistico delle attività di promozione della sicurezza dei cittadini, del controllo del territorio e del soccorso pubblico».

Da queste prime indicazioni, si può ritenere che al Comune (rectius al Sindaco) vengono attribuiti direttamente dalla legge (vedi, ad es., l’art. 54, Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale, del d.lgs. n. 267/2000, disseminato di competenze sindacali in materia di sicurezza urbana) poteri volti a prevenire e eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, quale punto di decentramento statale e, come tale, assoggettato ai poteri di gerarchia del Prefetto e del Ministro dell’interno: il Sindaco assicura la cooperazione fra le forze di polizia locali e statali, consentendo una maggiore partecipazione dell’Amministrazione locale alla tutela della sicurezza dei cittadini, potendo stipulare accordi (secondo il modello generale degli artt. 11, Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento, e 15, Accordi fra pubbliche amministrazioni, della legge n. 241[2], nonché degli artt. 30, Convenzioni, e 34, Accordi di programma, del d.lgs. n. 267/2000) con altre Amministrazioni locali/statali per la realizzazione di obiettivi condivisi, da ricomprendere la realizzazione di investimenti in strutture.

Il parere

Il Collegio manifesta la propria contrarietà, in quanto la competenza all’effettuazione dei lavori di adeguamento e/o miglioramento funzionale di un immobile, di proprietà del Comune da adibire a caserma per l’assolvimento, da parte dell’Arma dei Carabinieri, dei compiti di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza spetta al Ministero dell’Interno[3].

Le fonti di riferimento

Fatto questo immediato inciso, tuttavia riconosce margini di intervento rinvenibili in una serie di fonti, essendo la sicurezza un bene meritevole di tutela pubblica “allargata[4]:

  • nell’art. 118 Cost., con la possibilità di prevedere, con legge statale, forme di coordinamento tra Amministrazioni centrali e periferiche, in vista del potenziamento della sicurezza a livello locale;
  • nell’art. 14, comma 3, del TUEL che dispone espressamente che «Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie».

Inoltre, vengono richiamate altre fonti che disciplinano forme di collaborazione tra le Amministrazioni territoriali e quelle statali per conseguire obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza a livello locale:

  • le “convenzioni in materia di sicurezza” disciplinate dall’art. 39 della legge n. 3/2003 che prevede la possibilità, nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’Interno per il potenziamento delle attività di prevenzione, di stipulare convenzioni tra il Dipartimento della pubblica sicurezza e soggetti pubblici e privati dirette a fornire, con la contribuzione degli stessi soggetti, servizi specialistici, finalizzati ad incrementare la sicurezza pubblica;
  • i “programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini” codificati dall’art. 1, comma 439, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) per la realizzazione dei quali «il Ministro dell’interno e, per sua delega, i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali»;
  • l’art. 3, comma 2 bis, del DL n. 95/2012 che prevede la possibilità per le Regioni e gli Enti locali di concedere alle Amministrazioni statali, per fini istituzionali, l’uso gratuito di beni immobili di loro proprietà;
  • l’art. 3, comma 4 bis, del DL n. 95/2012 che riconosce ai Comuni la facoltà di contribuire al pagamento del canone di locazione di immobili, di proprietà privata, destinati a caserme delle Forze dell’ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
  • da ultimo, il DL n. 14/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 48/2017, Disposizioni urgenti in materia di sicurezza urbana, che ha introdotto ulteriori disposizioni per favorire forme di collaborazione tra enti per la promozione della sicurezza integrata definita quale «l’insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché dagli altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali», ex comma 2 dell’art. 1 del cit. DL.

Alla luce del quadro normativo di stretta interpretazione[5], gli Enti territoriali – solo attraverso gli strumenti previsti dalla legge – possono esercitare funzioni in materia di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, escludendo la gestione ordinaria (alias manutenzione dei beni con oneri finanziari a carico dei Comuni) che resta di esclusiva competenza ed onere dello Stato, senza alcuna facoltà di sostituzione da parte di altri soggetti pubblici fuori dal perimetro di una fonte primaria.

Prospettive

Il parere, nella sua chiara esposizione, consente di sostenere attraverso convenzioni/patti/accordi tra Stato e Comuni si possa raggiungere obiettivi condivisi che non escludono la possibilità di interventi strutturali, quali la realizzazione di presidi di sicurezza, quando lo scopo risulta comune, teso a instaurare una collaborazione tra due o più parti pubbliche, ciascuna nell’ambito della propria sfera di competenza, funzionale allo svolgimento di attività di interesse pubblico reciproco, a garanzia di una più efficiente e funzionale gestione di competenza la cui titolarità appartiene alle Amministrazioni sottoscrittrici[6].

Sulla possibilità di intervento per la realizzazione di nuovi presidi si è già espressa in più occasioni la Corte dei conti[7], la quale a riscontro della richiesta di parere per realizzare un investimento in sicurezza con fondi propri (accedendo ad un mutuo e successivamente sottoscrivendo un contratto di locazione con il Ministero dell’interno) per non privarsi di una fondamentale funzione di garanzia di sicurezza per la Comunità, chiarì (come nel parere di specie) che attraverso forme di collaborazione tra le Amministrazioni territoriali e quelle statali per sia possibile conseguire obiettivi di rafforzamento delle condizioni di sicurezza a livello locale.

In dipendenza di ciò, giunge a concludere che «non può escludersi, in via generale, che l’Ente locale sia legittimato a concorrere alla tutela di tale interesse, in quanto la sicurezza dei cittadini rappresenta un interesse pubblico generale “meritevole di intensa e specifica tutela” da parte di tutti gli enti che si occupano degli interessi della collettività amministrata»[8].

Dunque, per poter manutentare il patrimonio pubblico senza esporsi a responsabilità (anche se è pur vero che le risorse sono sempre pubbliche, pur da fonti diverse di provenienza), con la compartecipazione degli Enti locali alle spese con un fine di assicurare la sicurezza a livello territoriale, la soluzione si può riscontrare in un accordo tra Stato e Enti locali (preferibilmente con l’aggiunta di Comuni contigui), affrontando non la singola evenienza (la chiusura di una Caserma) ma una prospettiva più ampia: una finalità di tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza in simbiosi tra PPAA, una sussidiarietà orizzontale e verticale tra livelli istituzionali (il c.d. policentrismo), nel quadro degli istituti definiti dal legislatore, senza alcuna pretesa di sostituirsi (giammai) agli oneri dello Stato sulle spese di “accasermamento[9].

[1] Si tratta di accordi di collaborazione e di solidarietà stipulati tra Stato ed Enti Locali che prevedono l’azione congiunta di più livelli di governo e la promozione di interventi, anche in via sussidiaria e nell’ambito delle responsabilità di ciascuno, per rendere effettivo il diritto alla sicurezza. I Patti spesso consistono in piani che prevedono lo stanziamento di fondi o l’impiego di maggiori risorse umane e possono comportare anche la riorganizzazione dei presidi delle forze dell’ordine, l’intensificazione dei ‘poliziotti di quartiere’, il contrasto alle ‘forme di mendacità organizzata’, Ministero dell’interno, Patti per la sicurezza, interno.gov.it/it/temi/territorio/patti-sicurezza.

[2] Gli accordi fra Pubbliche Amministrazioni, previsti dall’art. 15 della legge n. 241/1990, sono strumento che garantisce il coordinamento fra Amministrazioni differenti per il soddisfacimento del pubblico interesse mediante la ricomposizione in un quadro unitario degli interessi pubblici di cui ciascuna Amministrazione è portatrice, Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 6 giugno 2024, n. 15911.

[3] La materia dell’ordine pubblico e della sicurezza risulta, in forza di quanto disposto dall’art. 117, comma 2 lett. h), della Costituzione, chiaramente intestata, in via esclusiva, allo Stato e che, quindi, i relativi oneri finanziari ricadono direttamente sul bilancio statale e specificatamente sullo stato di previsione della spesa del predetto Ministero, Corte conti, sez. Autonomie, deliberazione n. 16/SEZAUT/2014/QMIG.

[4] Cfr. Corte Conti, sez. contr. Liguria, deliberazioni nn. 91/2017/PAR e 79/2020/PAR; sez. contr. Toscana, deliberazione n. 26/2020/PAR; sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 127/2022/PAR; sez. Contr. Lombardia, deliberazione n. 364/2025/PAR.

[5] La natura eccezionale delle norme, collocandosi nell’ambito delle possibili forme di collaborazione interistituzionale, esige un’interpretazione estensiva o analogica, Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 171/2024/PAR; sez. contr. Piemonte, deliberazioni n. 41/2023/PAR, n. 37/2020/PAR; sez. contr. Campania, deliberazione n. 8/2017/PAR.

[6] Cfr. Cons. Stato, sez. V, 3 settembre 2020, n. 5352.

[7] Corte conti, sez. contr. Emilia – Romagna, parere 13 ottobre 2022, n. 127.

[8] Cfr. Corte conti, sez. contr. Liguria, parere n. 91/2017; sez. reg. contr. Toscana, parere. n. 25/2020/PAR.

[9] Vedi, LUCCA, Contributo in conto capitale per la realizzazione di un Commissariato di Polizia, L’ufficio Tecnico, 2026, 1 – 2.