La sez. controllo Toscana, della Corte dei conti, con la deliberazione n. 76 del 17 aprile 2025 (Rel. Di Blasi), risponde ad un Comune sulla corretta modalità di operare per la stipula, con oneri a carico dell’Ente, di coperture assicurative (responsabilità civile professionale)[1] per il proprio personale che svolge le funzioni tecniche, indicate nell’allegato I.10 del decreto legislativo n. 36/2023: un obbligo cogente coprire l’intera spesa.
Fonte
Il comma 4, dell’art. 2, Principio della fiducia, del cit. d.lgs., postula che «Per promuovere la fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale»[2] (con l’.
Il comma 2, dell’art. 45, Incentivi alle funzioni tecniche, sempre del Codice dei contratti pubblici dispone che «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dal proprio personale specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento» (comma applicabile anche agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione).
Per le attività sopra indicate, l’Amministrazione è obbligata ad assicurare il personale con le risorse finanziarie destinate all’incentivazione e nel limite del 20%: il comma 7, infatti, dispone che «Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata … c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale».
Parere
La Corte dopo, aver chiarito che la somma per la copertura assicurativa rientra nell’ambito di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica, in relazione ai vincoli di spesa a presidio degli equilibri di bilancio degli enti, annota:
- la copertura assicurativa è volta a garantire gli equilibri di bilancio dal rischio di importanti azioni risarcitorie vittoriosamente esperite da terzi (c.d. effetti neutralizzati);
- l’art. 28 Cost., obbliga il dipendente pubblico a rispondere personalmente in sede penale, civile e amministrativa per gli atti compiuti in violazione dei diritti, con meccanismo di solidarietà passiva dell’Amministrazione, secondo i principi civilistici, estendendo l’obbligo risarcitorio anche allo Stato e agli enti pubblici per i danni causati dai propri agenti;
- l’art. 93 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) opera anche per gli amministratori e dipendenti degli Enti locali (con il rimando, in tema di responsabilità patrimoniale, all’art. 22 del DPR. n. 3/1957, secondo il quale «L’impiegato che, nell’esercizio delle attribuzioni conferitigli dalla legge o dai regolamenti, cagioni ad altri un danno ingiusto ai sensi dell’art. 23, è personalmente obbligato a risarcirlo»);
- in caso di responsabilità l’Ente che abbia provveduto al risarcimento del danno potrà rivalersi nell’autore del danno ingiusto[3];
- l’obbligo di assicurare il personale viene stabilito dalla legge, assumendo un carattere eccezionale, dovuto all’effetto di traslare il rischio del ristoro del danno extracontrattuale a carico della compagnia assicurativa;
- il principio della fiducia[4] esige una copertura assicurativa, liberando il RUP dal timore di essere esposto a conseguenze risarcitorie nei confronti dell’Amministrazione per le maggiori spese che questa fosse chiamata a sostenere per effetto di errori od omissioni non intenzionali del progetto relativo all’opera pubblica[5].
Nel merito, la Corte precisa:
- le risorse finanziarie, relative a ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, sono ripartite, per l’80 per cento, a favore del RUP e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate puntualmente dalla norma (comma 2, dell’art. 45 del d.lgs. n. 36/2023), nonché tra i loro collaboratori (comma 3);
- per il 20 per cento – eventualmente incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive, dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposto per le ragioni di cui al comma 4, secondo periodo, e, comunque, ad eccezione delle risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata – invece, a favore delle finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo.
- il comma 7, lett. c), in particolare, prevede che «una parte» una parte del 20% debba essere utilizzata, «in ogni caso» (un vincolo di destinazione), per «la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale», determinando un obbligo per l’Ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante, a beneficio dei dipendenti esclusivamente quelli individuati per le attività tecniche: quelli che svolgono le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale[6].
In definitiva, precisa che le risorse previste dall’art. 45, comma 7, lett. c), non sono le uniche utilizzabili per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria, ma costituiscono una “quota minima” che l’Amministrazione deve necessariamente destinare a tal fine, con l’inevitabile conseguenza che qualora tali risorse non fossero sufficienti a garantire la totale copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale, l’Ente locale dovrà, comunque, provvedere al relativo finanziamento con risorse di bilancio, da inserire nell’ambito del quadro economico dell’intervento, tra le somme a disposizione della stazione appaltante[7].
Proiezioni
Il parere, nella sua chiarezza espositiva, indica una linea d’azione rivolta alle Amministrazioni locali, le quali devono assicurare il proprio personale tecnico per le funzioni di cui all’allegato I.10 del d.lgs. n. 36/2023[8].
Tale obbligo imposto dalla legge, sulla scia del principio di fiducia, espone l’Amministrazione, ovvero il responsabile del servizio dedicato alle assicurazioni, nonché il responsabile del servizio (al quale compete determinare l’incentivo e la sua liquidazione) ad attivarsi per la sottoscrizione del contratto di assicurazione, a tutela del dipendente e dell’Amministrazione.
Invero, non sfugge che l’eventuale responsabilità per danni risarcitori potrebbe non essere coperta dal dipendente (in assenza di polizza), esponendo l’Amministrazione al pagamento in via solidale, con inevitabile responsabilità erariale per non aver tempestivamente attivato l’assicurazione: risponde di colpa grave colui che abbia omesso di attivare la polizza assicurativa in caso potenziale sinistro.
L’agente pubblico è tenuto a un comportamento diligente, professionalmente deve prevedere l’evento che ne deriva (danno), ne accetta la verificazione: buona regola d’amministrazione, ex art. 97 Cost., che un Comune si assicuri per i danni, come quello in questione, siglando una polizza assicurativa per le funzioni tecniche[9].
(Pubblicato, gruppodelfino.it, 17 aprile 2025)
[1] Vedi, ANAC, Applicazione delle disposizioni del d.lgs. 36/2023 in materia di coperture assicurative dei dipendenti – richiesta di parere. UPREC-CONS-0056-2024-FC FUNZ CONS 34-BIS/2024, ove si rileva che le polizze stipulate dalla Stazione Appaltante nell’ambito delle attività previste dal d.lgs. n. 36/2023, attengono alla responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti. Il necessario referente normativo di tale forma di responsabilità va individuato nell’art. 28 Cost., precisando che in tema di polizze assicurative, le norme richiamate depongono per la conferma, da parte dal legislatore, dell’obbligatorietà della stipula delle stesse per i progettisti interni, con spese a carico delle risorse indicate dall’art. 45 del Codice, (parere Funz. Cons 64/2023).
[2] L’inciso normativo “adottano azioni”, riconduce l’obbligatorietà della prescrizione a tutte quelle fattispecie normative successive che impongono la sottoscrizione di polizze assicurative, con oneri a carico della stazione appaltante, Corte conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 97/2023/PAR.
[3] Cfr. Corte conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 89/2023/PAR.
[4] In linea con le azioni per contrastare la c.d. Amministrazione difensiva e superare il problema della “firmite” o “fuga dalla firma”, cit. nella relazione alla Proposta di legge, approvata dalla Camera dei Deputati il 9 aprile 2025 e trasmessa al Senato, d’iniziativa del deputato FOTI, n. 1621 – Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, al codice della giustizia contabile, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, e altre disposizioni in materia di funzioni di controllo e consultive della Corte dei conti e di responsabilità per danno erariale. La proposta impone l’obbligo di copertura assicurativa per tutti coloro che abbiano responsabilità nella gestione di risorse pubbliche, prevedendo la facoltà per l’Amministrazione di appartenenza di destinare una parte del trattamento economico accessorio spettante al dirigente o funzionario alla stipulazione di una polizza assicurativa, idonea a garantire che l’Amministrazione stessa possa sempre e comunque ottenere il pieno risarcimento del danno patrimoniale ascrivibile a colpa grave del dirigente medesimo.
[5] Cfr. Corte conti, sez. contr. Lombardia, deliberazione n. 241/2024/PAR.
[6] Cfr. Corte conti, sez. contr. Emilia-Romagna, deliberazione n. 108/2024/PAR.
[7] In coerenza, vedi, pareri MIT n. 2163/2023; 2329 e 2634 del 2024.
[8] L’attivazione della copertura assicurativa, cui è preordinata parte della quota del 20% dell’importo complessivo dell’incentivo, è peraltro prevista anche dall’articolo 58, comma 6, del vigente CCNL “Funzioni locali”, che testualmente dispone: «Gli enti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per tale specifica finalità e nel rispetto delle effettive capacità di spesa, assumono le necessarie iniziative, ivi compreso il patrocinio legale secondo la disciplina di cui all’art. 59 (Patrocinio legale), per la copertura assicurativa della responsabilità civile del personale che svolge attività in condizioni di piena autonomia o comunque con assunzione diretta di responsabilità verso l’esterno», Corte conti, sez. contr. Piemonte, deliberazione n. 145/2024/SRCPIE/PAR.
[9] Cfr. Corte conti, sez. giur. Sardegna, 17 maggio 2023, n. 66.