Il diritto di accesso, nelle procedure di gara, differisce in parte dalle regole generali imposte dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e si orienta nel garantire una trasparenza della procedura concorsuale tutelando da una parte, l’imparzialità dell’agire pubblico da intrusioni conoscitive (divulgazione informazioni) che possono alterare la par condicio (differimento dell’accesso), dall’altra, tutelando la riservatezza dei concorrenti rispetto ad eventuali “segreti” industriali (tecnici e commerciali) (1), ovvero vietando l’accesso ai pareri legali (2) e alle relazioni riservate del direttore lavori e del collaudatore (3) (evitando di minare le eventuali strategie difensiva dell’amministrazione aggiudicatrice).
Continua a leggere