«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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