«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 settembre 2025, n. 7381, conferma l’incandidabilità del sindaco condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, di cui al comma 1, lett. d), art. 7, Incandidabilità alle elezioni regionali, del decreto legislativo n. 235 del 2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino), che costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), ossia per taluni specifici delitti contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, etc.)[1], purché commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio» e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.

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Incandidabilità del sindaco condannato per falso ideologico

Incandidabilità del sindaco condannato per falso ideologico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 settembre 2025, n. 7381, conferma l’incandidabilità del sindaco condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, di cui al comma 1, lett. d), art. 7, Incandidabilità alle elezioni regionali, del decreto legislativo n. 235 del 2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino), che costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), ossia per taluni specifici delitti contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, etc.)[1], purché commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio» e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.

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La sez. controllo della Corte dei conti per la Regione Sicilia, con parere n. 178 del 23 giugno 2025, nel confermare un orientamento sul lavoro svolto dal personale in quiescenza, che esclude il pagamento delle prestazioni svolte, in assonanza con il dato normativo (divieto di incarichi di studio e consulenza o direttivi), segnala una linea interpretativa, la quale ammette il pagamento delle prestazioni non escluse dalla legge, nel senso di non essere ricomprese nel non permesso: piena legittimità del pagamento della prestazione legale esercitata in via professionale dall’ex dipendente, un compito assolto prima della cessazione del rapporto.

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Affidamento incarico ad un legale (ex dipendente)

Affidamento incarico ad un legale (ex dipendente)

La sez. controllo della Corte dei conti per la Regione Sicilia, con parere n. 178 del 23 giugno 2025, nel confermare un orientamento sul lavoro svolto dal personale in quiescenza, che esclude il pagamento delle prestazioni svolte, in assonanza con il dato normativo (divieto di incarichi di studio e consulenza o direttivi), segnala una linea interpretativa, la quale ammette il pagamento delle prestazioni non escluse dalla legge, nel senso di non essere ricomprese nel non permesso: piena legittimità del pagamento della prestazione legale esercitata in via professionale dall’ex dipendente, un compito assolto prima della cessazione del rapporto.

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Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza»; divieto esteso, altresì, alla possibilità «di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti»[1].

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Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti

Incarichi al personale in quiescenza di affiancamento ai neo assunti

Il comma 9 (più volte “rimaneggiato”), dell’art. 5, Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni, del DL 6 luglio 2012, n. 95, impone alle PA il divieto di «attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza»; divieto esteso, altresì, alla possibilità «di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni …, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti»[1].

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