«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza n. 277 del 11 luglio 2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora una volta) la responsabilità erariale del Responsabile dell’ufficio tecnico dovuta al mancato aggiornamento del costo di costruzione.

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Responsabilità erariale dal mancato aggiornamento del costo di costruzione: un’omissione gravemente colposa

Responsabilità erariale dal mancato aggiornamento del costo di costruzione: un’omissione gravemente colposa

La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza n. 277 del 11 luglio 2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora una volta) la responsabilità erariale del Responsabile dell’ufficio tecnico dovuta al mancato aggiornamento del costo di costruzione.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 5622, conferma un orientamento granitico secondo il quale non può operare l’istituto del silenzio – assenso in ambito edilizio quando il privato presenta consapevolmente un’errata rappresentazione dei fatti (data di realizzo): l’eventuale pretesa sanatoria per silentium non trova cittadinanza, ben potendo (senza limitazioni) l’Amministrazione operare d’ufficio l’annullamento e i poteri sanzionatori del ripristino dei luoghi.

È noto che in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, ben potendo l’Amministrazione operare alla rimozione dell’abuso anche a distanza di tempo[1], donde l’inadempimento dell’ordinanza di demolizione, in linea con la natura afflittiva della sanzione, comporta l’acquisizione gratuita[2].

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Il silenzio assenso non opera in presenza dell’infedele rappresentazione

Il silenzio assenso non opera in presenza dell’infedele rappresentazione

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 5622, conferma un orientamento granitico secondo il quale non può operare l’istituto del silenzio – assenso in ambito edilizio quando il privato presenta consapevolmente un’errata rappresentazione dei fatti (data di realizzo): l’eventuale pretesa sanatoria per silentium non trova cittadinanza, ben potendo (senza limitazioni) l’Amministrazione operare d’ufficio l’annullamento e i poteri sanzionatori del ripristino dei luoghi.

È noto che in presenza di un’opera abusiva non è configurabile alcun legittimo affidamento che possa giustificare la conservazione dello stato di illiceità, ben potendo l’Amministrazione operare alla rimozione dell’abuso anche a distanza di tempo[1], donde l’inadempimento dell’ordinanza di demolizione, in linea con la natura afflittiva della sanzione, comporta l’acquisizione gratuita[2].

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La sez. controllo della Corte dei conti per la Regione Sicilia, con parere n. 178 del 23 giugno 2025, nel confermare un orientamento sul lavoro svolto dal personale in quiescenza, che esclude il pagamento delle prestazioni svolte, in assonanza con il dato normativo (divieto di incarichi di studio e consulenza o direttivi), segnala una linea interpretativa, la quale ammette il pagamento delle prestazioni non escluse dalla legge, nel senso di non essere ricomprese nel non permesso: piena legittimità del pagamento della prestazione legale esercitata in via professionale dall’ex dipendente, un compito assolto prima della cessazione del rapporto.

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Affidamento incarico ad un legale (ex dipendente)

Affidamento incarico ad un legale (ex dipendente)

La sez. controllo della Corte dei conti per la Regione Sicilia, con parere n. 178 del 23 giugno 2025, nel confermare un orientamento sul lavoro svolto dal personale in quiescenza, che esclude il pagamento delle prestazioni svolte, in assonanza con il dato normativo (divieto di incarichi di studio e consulenza o direttivi), segnala una linea interpretativa, la quale ammette il pagamento delle prestazioni non escluse dalla legge, nel senso di non essere ricomprese nel non permesso: piena legittimità del pagamento della prestazione legale esercitata in via professionale dall’ex dipendente, un compito assolto prima della cessazione del rapporto.

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La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5464, chiarisce che in sede di gara la valutazione sull’anomalia va considerata nel suo complesso e non nei limiti dell’offerta stessa.

L’anomalia

L’art. 110, Offerte anormalmente basse, del Codice dei contratti pubblici, al primo comma postula che il seggio di gara valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati («della manodopera e gli oneri aziendali»), appaia anormalmente bassa, affidando al bando/avviso di gara gli elementi specifici (criteri) ai fini della valutazione[1].

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Giudizio di anomalia nel suo complesso

Giudizio di anomalia nel suo complesso

La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5464, chiarisce che in sede di gara la valutazione sull’anomalia va considerata nel suo complesso e non nei limiti dell’offerta stessa.

L’anomalia

L’art. 110, Offerte anormalmente basse, del Codice dei contratti pubblici, al primo comma postula che il seggio di gara valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati («della manodopera e gli oneri aziendali»), appaia anormalmente bassa, affidando al bando/avviso di gara gli elementi specifici (criteri) ai fini della valutazione[1].

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La sez. III del TAR Toscana, con la sentenza 10 giugno 2025, n. 1027, dichiara inammissibile un ricorso avverso un parere preventivo negativo in materia edilizia (un’attestazione di scienza priva, altresì di valore “endoprocedimentale”, capace di arrestare il procedimento, del tutto inesistente), mancando l’effetto lesivo, ossia la natura provvedimentale, capace di incidere la sfera giuridica del soggetto destinatario.

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Non impugnabile il parere preventivo in ambito edilizio

Non impugnabile il parere preventivo in ambito edilizio

La sez. III del TAR Toscana, con la sentenza 10 giugno 2025, n. 1027, dichiara inammissibile un ricorso avverso un parere preventivo negativo in materia edilizia (un’attestazione di scienza priva, altresì di valore “endoprocedimentale”, capace di arrestare il procedimento, del tutto inesistente), mancando l’effetto lesivo, ossia la natura provvedimentale, capace di incidere la sfera giuridica del soggetto destinatario.

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