La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 giugno 2025, n. 4929, individua un principio di legalità secondo il quale l’accesso documentale (estrapolazione di dati) non può essere precluso per l’incapacità (dell’Amministrazione) di individuare il processo decisionale dell’algoritmo nel definire un procedimento di erogazione di contributi (aiuti), collegati al possesso di beni patrimoniali di privati.
Fatti
Nella sua essenzialità, la parte appellante impugna un giudizio di primo grado in materia di accesso agli atti, con la quale il giudice non ha considerato le valutazioni dell’Amministrazione nel bilanciare il diritto di accesso difensivo con la tutela dei dati personali, dove il controinteressato non dispone di alcun “diritto di veto” tale da impedire tout court l’accesso.
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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza del 6 giugno 2025, n. 4929, individua un principio di legalità secondo il quale l’accesso documentale (estrapolazione di dati) non può essere precluso per l’incapacità (dell’Amministrazione) di individuare il processo decisionale dell’algoritmo nel definire un procedimento di erogazione di contributi (aiuti), collegati al possesso di beni patrimoniali di privati.
Fatti
Nella sua essenzialità, la parte appellante impugna un giudizio di primo grado in materia di accesso agli atti, con la quale il giudice non ha considerato le valutazioni dell’Amministrazione nel bilanciare il diritto di accesso difensivo con la tutela dei dati personali, dove il controinteressato non dispone di alcun “diritto di veto” tale da impedire tout court l’accesso.
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