«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. Lavoro della Corte di cassazione, con l’Ordinanza 31 luglio 2024, n. 21440, delimita l’utilizzo del buono pasto alla prestazione lavorativa eseguita, al termine della quale può usufruire del servizio mensa, nel senso che risulta dovuto dopo un orario di lavoro eccedente le sei ore (turno).

In termini diversi, il diritto alla mensa (il caso è riferito ad un’Azienda sanitaria) viene riconosciuto nei giorni in cui il lavoratore presta la propria opera, superando l’orario stabilito dalla contrattazione: una dovuta pausa dopo il turno di lavoro[1].

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Prestazione lavorativa e diritto al buono pasto

Prestazione lavorativa e diritto al buono pasto

La sez. Lavoro della Corte di cassazione, con l’Ordinanza 31 luglio 2024, n. 21440, delimita l’utilizzo del buono pasto alla prestazione lavorativa eseguita, al termine della quale può usufruire del servizio mensa, nel senso che risulta dovuto dopo un orario di lavoro eccedente le sei ore (turno).

In termini diversi, il diritto alla mensa (il caso è riferito ad un’Azienda sanitaria) viene riconosciuto nei giorni in cui il lavoratore presta la propria opera, superando l’orario stabilito dalla contrattazione: una dovuta pausa dopo il turno di lavoro[1].

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