«Libero Pensatore» (sempre)

Lo scopo originario degli “usi civici” era quello di garantire i necessari bisogni elementari delle popolazioni, con la disponibilità di terre per rispondere a determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura e il loro compimento: si configurano come diritti che spettano al singolo “uti cives”, ovvero quale membro di un più ampio gruppo e non come singolo individuo, valorizzando il carattere pubblico che preclude a qualsiasi persona fisica o giuridica di poter reclamare diritti per usucapione sui beni che ne sono gravati, poiché questi, anche se temporaneamente non esercitati, rimangono sempre esistenti ed imprescrittibili.

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La giurisdizione sugli usi civici

La giurisdizione sugli usi civici

Lo scopo originario degli “usi civici” era quello di garantire i necessari bisogni elementari delle popolazioni, con la disponibilità di terre per rispondere a determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura e il loro compimento: si configurano come diritti che spettano al singolo “uti cives”, ovvero quale membro di un più ampio gruppo e non come singolo individuo, valorizzando il carattere pubblico che preclude a qualsiasi persona fisica o giuridica di poter reclamare diritti per usucapione sui beni che ne sono gravati, poiché questi, anche se temporaneamente non esercitati, rimangono sempre esistenti ed imprescrittibili.

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In generale, l’occupazione di un’area pubblica (strada/piazza) richiede un titolo autorizzatorio, che può variare in relazione alla natura (destinazione) del bene, potendo, in presenza di determinate circostanze, sottrarre il bene dall’uso collettivo (senza possibilità di sottrazione dalla destinazione), avendo cura di giustificarne le ragioni: un esercizio della discrezionalità amministrativa nella comparazione di due interessi (quello privato richiedente e quello pubblico concedente)[1].

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Uso privato di una strada pubblica

Uso privato di una strada pubblica

In generale, l’occupazione di un’area pubblica (strada/piazza) richiede un titolo autorizzatorio, che può variare in relazione alla natura (destinazione) del bene, potendo, in presenza di determinate circostanze, sottrarre il bene dall’uso collettivo (senza possibilità di sottrazione dalla destinazione), avendo cura di giustificarne le ragioni: un esercizio della discrezionalità amministrativa nella comparazione di due interessi (quello privato richiedente e quello pubblico concedente)[1].

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La fonte

L’art. 156, Classi demografiche e popolazione residente, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce al comma 1 che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

  1. a) comuni con meno di 500 abitanti;
  2. b) comuni da 500 a 999 abitanti;
  3. c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  4. d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  5. e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  6. f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  7. g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
  8. h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
  9. i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
  10. l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
  11. m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
  12. n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre».

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Effetti sugli organi del Comune delle variazioni demografiche

Effetti sugli organi del Comune delle variazioni demografiche

La fonte

L’art. 156, Classi demografiche e popolazione residente, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce al comma 1 che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

  1. a) comuni con meno di 500 abitanti;
  2. b) comuni da 500 a 999 abitanti;
  3. c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  4. d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  5. e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  6. f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  7. g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
  8. h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
  9. i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
  10. l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
  11. m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
  12. n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre».

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