«Libero Pensatore» (sempre)

In generale, l’occupazione di un’area pubblica (strada/piazza) richiede un titolo autorizzatorio, che può variare in relazione alla natura (destinazione) del bene, potendo, in presenza di determinate circostanze, sottrarre il bene dall’uso collettivo (senza possibilità di sottrazione dalla destinazione), avendo cura di giustificarne le ragioni: un esercizio della discrezionalità amministrativa nella comparazione di due interessi (quello privato richiedente e quello pubblico concedente)[1].

Continua a leggere

Uso privato di una strada pubblica

Uso privato di una strada pubblica

In generale, l’occupazione di un’area pubblica (strada/piazza) richiede un titolo autorizzatorio, che può variare in relazione alla natura (destinazione) del bene, potendo, in presenza di determinate circostanze, sottrarre il bene dall’uso collettivo (senza possibilità di sottrazione dalla destinazione), avendo cura di giustificarne le ragioni: un esercizio della discrezionalità amministrativa nella comparazione di due interessi (quello privato richiedente e quello pubblico concedente)[1].

Continua a leggere

La fonte

L’art. 156, Classi demografiche e popolazione residente, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce al comma 1 che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

  1. a) comuni con meno di 500 abitanti;
  2. b) comuni da 500 a 999 abitanti;
  3. c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  4. d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  5. e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  6. f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  7. g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
  8. h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
  9. i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
  10. l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
  11. m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
  12. n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre».

Continua a leggere

Effetti sugli organi del Comune delle variazioni demografiche

Effetti sugli organi del Comune delle variazioni demografiche

La fonte

L’art. 156, Classi demografiche e popolazione residente, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce al comma 1 che «Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nella parte seconda del presente testo unico valgono per i comuni, se non diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:

  1. a) comuni con meno di 500 abitanti;
  2. b) comuni da 500 a 999 abitanti;
  3. c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
  4. d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
  5. e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
  6. f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
  7. g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
  8. h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
  9. i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
  10. l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
  11. m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
  12. n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre».

Continua a leggere