«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 maggio 2025, n. 4640 (estensore Pascuzzi), conferma un orientamento secondo il quale la mancata comunicazione di avviso del procedimento non mina la legittimità dell’ordinanza di demolizione, neppure se il titolare della proprietà risultasse estraneo all’abuso, attesa la natura vincolata del provvedimento[1].

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Ordinanza di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento

Ordinanza di demolizione e comunicazione di avvio del procedimento

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 maggio 2025, n. 4640 (estensore Pascuzzi), conferma un orientamento secondo il quale la mancata comunicazione di avviso del procedimento non mina la legittimità dell’ordinanza di demolizione, neppure se il titolare della proprietà risultasse estraneo all’abuso, attesa la natura vincolata del provvedimento[1].

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Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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Il passaggio pubblico

Il passaggio pubblico

Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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