«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 agosto 2025, n. 773, conferma l’orientamento consolidato secondo il quale, in presenza di un abuso edilizio, il privato non può confidare sulla protratta inerzia della PA per invocare il legittimo affidamento tutelabile.

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Nessuna legittima aspettativa dell’antico abuso edilizio

Nessuna legittima aspettativa dell’antico abuso edilizio

La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 agosto 2025, n. 773, conferma l’orientamento consolidato secondo il quale, in presenza di un abuso edilizio, il privato non può confidare sulla protratta inerzia della PA per invocare il legittimo affidamento tutelabile.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La SCIA e la tutela del terzo

La SCIA e la tutela del terzo

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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SOMMARIO: 1. Inquadramento. 2. Tutela esecutiva. 3. I cimiteri. 4. Il fatto. 5. I riferimenti normativi. 6. Cappelle private o gentilizie. 7. Merito.

  1. Inquadramento

In via generale, le concessioni cimiteriali disciplinano l’utilizzo di un bene demaniale e soggiacciono a regole prestabilite dal fondatore sulla possibilità di tumulazione delle salme, ripartendosi tra una durata perpetua e una durata limitata nel tempo [1], dovendo le parti (privato e PA) comportarsi secondo buona fede e correttezza [2], senza operare al di fuori delle condizioni previste nell’atto concessorio.

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Uso improprio delle concessioni cimiteriali

Uso improprio delle concessioni cimiteriali

SOMMARIO: 1. Inquadramento. 2. Tutela esecutiva. 3. I cimiteri. 4. Il fatto. 5. I riferimenti normativi. 6. Cappelle private o gentilizie. 7. Merito.

  1. Inquadramento

In via generale, le concessioni cimiteriali disciplinano l’utilizzo di un bene demaniale e soggiacciono a regole prestabilite dal fondatore sulla possibilità di tumulazione delle salme, ripartendosi tra una durata perpetua e una durata limitata nel tempo [1], dovendo le parti (privato e PA) comportarsi secondo buona fede e correttezza [2], senza operare al di fuori delle condizioni previste nell’atto concessorio.

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La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

Indisponibilità temporanea del diritto di accesso edilizio

La sez. II bis Roma, TAR Lazio, con la sentenza 24 luglio 2024, n. 15126, condanna la condotta di una Amministrazione, comprese le spese di giudizio, per aver temporaneamente sospeso il diritto di accesso in ambito edilizio, sul presupposto del tutto erroneo della temporanea indisponibilità dei documenti.

Indisponibilità e irreperibilità del documento

È noto che il diritto di accesso ha ad oggetto documenti formati e, quindi, venuti ad esistenza che si trovino nella certa disponibilità dell’Amministrazione, non potendo l’esercizio di tale diritto, o l’ordine di esibizione impartito dal giudice, alla luce del principio generale per cui “ad impossibilia nemo tenetur” e per evidenti ragioni di buon senso, riguardare documenti non più esistenti o mai formati[1].

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