«Libero Pensatore» (sempre)

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

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Diritto di credito degli oneri concessori

Diritto di credito degli oneri concessori

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

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La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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