«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Milano del TAR Lombardia, con l’ordinanza 14 giugno 2024 n. 612, sovverte un orientamento sulla sufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove d’esame di avvocato: serve qualcosa di più (c.d. quid pluris).

Fatto

Nello specifico veniva impugnato un verbale di seduta della correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui viene espressa la valutazione insufficiente (pari a 9/30) per l’elaborato della parte ricorrente, con preclusione all’accesso alla prova orale.

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Il voto numerico all’esame di avvocato

Il voto numerico all’esame di avvocato

La sez. II Milano del TAR Lombardia, con l’ordinanza 14 giugno 2024 n. 612, sovverte un orientamento sulla sufficienza del voto numerico nella valutazione delle prove d’esame di avvocato: serve qualcosa di più (c.d. quid pluris).

Fatto

Nello specifico veniva impugnato un verbale di seduta della correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nella parte in cui viene espressa la valutazione insufficiente (pari a 9/30) per l’elaborato della parte ricorrente, con preclusione all’accesso alla prova orale.

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