«Libero Pensatore» (sempre)

La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, ex art. 3 della legge n.241/1990, è quella di consentire all’interessato (ovvero, colui che anela al “bene della vita”, portatore di un interesse pretensivo) la ricostruzione dell’iter logico-giuridico (fatto e diritto) attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, che incida la propria sfera giuridica, con il fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni qualora ritenesse la condotta (l’atto) illegittimo e causa di pregiudizio (annullamento e risarcimento danni).

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Onere motivazionale rafforzato prima di una bocciatura

Onere motivazionale rafforzato prima di una bocciatura

La funzione della motivazione del provvedimento amministrativo, ex art. 3 della legge n.241/1990, è quella di consentire all’interessato (ovvero, colui che anela al “bene della vita”, portatore di un interesse pretensivo) la ricostruzione dell’iter logico-giuridico (fatto e diritto) attraverso cui l’Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, che incida la propria sfera giuridica, con il fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni qualora ritenesse la condotta (l’atto) illegittimo e causa di pregiudizio (annullamento e risarcimento danni).

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