«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 settembre 2025, n. 7381, conferma l’incandidabilità del sindaco condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, di cui al comma 1, lett. d), art. 7, Incandidabilità alle elezioni regionali, del decreto legislativo n. 235 del 2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino), che costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), ossia per taluni specifici delitti contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, etc.)[1], purché commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio» e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.

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Incandidabilità del sindaco condannato per falso ideologico

Incandidabilità del sindaco condannato per falso ideologico

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 18 settembre 2025, n. 7381, conferma l’incandidabilità del sindaco condannato ad una pena superiore a sei mesi per falso ideologico, di cui al comma 1, lett. d), art. 7, Incandidabilità alle elezioni regionali, del decreto legislativo n. 235 del 2012, Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. Legge Severino), che costituisce condizione ostativa alla candidatura l’aver subito una condanna definitiva per qualsivoglia ulteriore delitto, diverso da quelli indicati nella precedente lettera c), ossia per taluni specifici delitti contro la pubblica amministrazione (ad es. peculato, malversazione di erogazioni pubbliche, indebita percezione di erogazioni pubbliche, concussione, etc.)[1], purché commesso «con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio» e a condizione che la pena inflitta sia complessivamente superiore a sei mesi.

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La sez. III, del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 maggio 2025, n. 4578 (estensore Cerroni), individua il potere del Prefetto nel bilanciare la richiesta di cambio di cognome con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona[1]: un esercizio della discrezionalità che va motivato in caso di diniego consentendo all’interessato di conoscere i motivi ostativi alla richiesta.

I profili individuati nella sentenza sono applicabili anche per il cambio di nome.

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Cambiamento di cognome e nome

Cambiamento di cognome e nome

La sez. III, del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 maggio 2025, n. 4578 (estensore Cerroni), individua il potere del Prefetto nel bilanciare la richiesta di cambio di cognome con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona[1]: un esercizio della discrezionalità che va motivato in caso di diniego consentendo all’interessato di conoscere i motivi ostativi alla richiesta.

I profili individuati nella sentenza sono applicabili anche per il cambio di nome.

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La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

Dissertazioni su fascicolo sanitario, tutela dei dati personali post covid, propaganda elettorale e altro

La disciplina di protezione dei dati personali prevede che i soggetti pubblici possono trattare i dati personali degli interessati (ex art. 4, n. 1, del Regolamento UE 2016/679, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, RGPD/GDPR) se il trattamento è necessario «per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento», oppure «per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del Regolamento e art. 2 – ter del Codice).

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