«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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