La sez. giur. Veneto, con la sentenza 2 settembre 2025, n. 296, condanna un soggetto (associazione sportiva dilettantistica e il suo rappresentante legale) per la distrazione dei fondi pubblici, assegnati da un Comune per lo svolgimento di un evento (a scadenza annuale), rendicontati in modo “non corretto”, sottraendo (distraendo) le somme dalla loro destinazione originaria[1].
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