«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 ottobre 2025 n. 462, dispone che il dipendente pubblico collocato in quiescenza durante la partecipazione in qualità di componente di una Commissione di gara non necessita della sua sostituzione, in quanto si tratta di un organo tecnico che non viene compromesso nella sua imparzialità e competenza professionale, dovendo valutare la legittimità della composizione al momento della sua nomina, secondo il principio del tempus regit actum.

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Componente della commissione di gara in quiescenza

Componente della commissione di gara in quiescenza

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 ottobre 2025 n. 462, dispone che il dipendente pubblico collocato in quiescenza durante la partecipazione in qualità di componente di una Commissione di gara non necessita della sua sostituzione, in quanto si tratta di un organo tecnico che non viene compromesso nella sua imparzialità e competenza professionale, dovendo valutare la legittimità della composizione al momento della sua nomina, secondo il principio del tempus regit actum.

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In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 21 agosto 2025, n. 1291, delinea una sorta di responsabilità oggettiva a carico di colui che subentra nella proprietà (anche in caso di vendita forzata) di un bene immobile su cui grava un provvedimento sanzionatorio di demolizione, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell’abuso edilizio, ovvero di essere l’autore dell’illecito permanente, stante la natura reale dell’obbligo ripristinatorio (le eventuali azioni di regresso trovano ristoro in sede civile).

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Ordine di demolizione e ordinanza sindacale: effetti sull’acquirente subentrante

Ordine di demolizione e ordinanza sindacale: effetti sull’acquirente subentrante

La sez. II del TAR Piemonte, con la sentenza 21 agosto 2025, n. 1291, delinea una sorta di responsabilità oggettiva a carico di colui che subentra nella proprietà (anche in caso di vendita forzata) di un bene immobile su cui grava un provvedimento sanzionatorio di demolizione, indipendentemente dalla conoscenza o meno dell’abuso edilizio, ovvero di essere l’autore dell’illecito permanente, stante la natura reale dell’obbligo ripristinatorio (le eventuali azioni di regresso trovano ristoro in sede civile).

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La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 1° agosto 2025, n. 1339, chiarisce i criteri per individuare l’uso pubblico su una strada privata, il quale preclude ai privati di istallare una sbarra che ne precluda l’accesso.

L’azione di accertamento

Pare giusto rammentare che spetta alla cognizione del giudice amministrativo la classificazione di una strada giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della PA “iure privatorum”, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa PA nell’inserimento delle strade nei propri registri, aspetto da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

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Divieto di sbarramento in presenza dell’uso pubblico di una strada

Divieto di sbarramento in presenza dell’uso pubblico di una strada

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 1° agosto 2025, n. 1339, chiarisce i criteri per individuare l’uso pubblico su una strada privata, il quale preclude ai privati di istallare una sbarra che ne precluda l’accesso.

L’azione di accertamento

Pare giusto rammentare che spetta alla cognizione del giudice amministrativo la classificazione di una strada giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della PA “iure privatorum”, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa PA nell’inserimento delle strade nei propri registri, aspetto da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La SCIA e la tutela del terzo

La SCIA e la tutela del terzo

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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