«Libero Pensatore» (sempre)
  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo[1], volendo indicare una species del generisfavoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici

L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici
  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo[1], volendo indicare una species del generisfavoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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Pieno accesso al nominativo del privato whistleblower

Pieno accesso al nominativo del privato  whistleblower

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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Niente accesso all’e-mail dell’esposto

Niente accesso all’e-mail dell’esposto

In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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