«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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Niente accesso all’e-mail dell’esposto

Niente accesso all’e-mail dell’esposto

In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 giugno 2024 n. 557, riconosce l’accesso ad un esposto, sfociato in un verbale ispettivo, pur in presenza dell’opposizione del segnalante, non ravvisando validi motivi ostativi, ovvero la tutela della riservatezza (dell’anonimato) del suo autore.

Fatto

Una società, che si occupa della coltivazione e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, chiedeva di poter accedere alla documentazione di un verbale ispettivo della Polizia Provinciale Ambientale, «ivi compresa la segnalazione/esposto che ha originato l’accertamento».

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Pieno accesso ad un verbale di segnalazione

Pieno accesso ad un verbale di segnalazione

La sez. II Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 25 giugno 2024 n. 557, riconosce l’accesso ad un esposto, sfociato in un verbale ispettivo, pur in presenza dell’opposizione del segnalante, non ravvisando validi motivi ostativi, ovvero la tutela della riservatezza (dell’anonimato) del suo autore.

Fatto

Una società, che si occupa della coltivazione e della commercializzazione di prodotti ortofrutticoli, chiedeva di poter accedere alla documentazione di un verbale ispettivo della Polizia Provinciale Ambientale, «ivi compresa la segnalazione/esposto che ha originato l’accertamento».

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