«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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Pieno accesso al nominativo del privato whistleblower

Pieno accesso al nominativo del privato  whistleblower

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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La sez. giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con sentenza n. 317 del 13 ottobre 2025, non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco (manca la prova del dolo), nel conferimento reiterato (per tutta la durata del mandato) dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente (sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area) di categoria D.

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Nomina illegittima e nessuna responsabilità erariale

Nomina illegittima e nessuna responsabilità erariale

La sez. giurisdizionale Campania, della Corte dei conti, con sentenza n. 317 del 13 ottobre 2025, non reputa la presenza della responsabilità erariale di un Sindaco (manca la prova del dolo), nel conferimento reiterato (per tutta la durata del mandato) dell’incarico di posizione organizzativa ad un dipendente dell’ufficio tecnico di categoria C, pur in presenza in organico ed in servizio di altro dipendente (sempre dell’ufficio tecnico, ma di altra area) di categoria D.

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La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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Niente accesso all’e-mail dell’esposto

Niente accesso all’e-mail dell’esposto

In generale, parte della giurisprudenza[1], riconosce a chi subisce un procedimento di controllo o ispettivo un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d’iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti, non essendovi, alla luce del quadro normativo di riferimento, ostacoli a tale diritto di accesso, non offrendo l’ordinamento tutela alla segretezza delle denunce, a meno che la comunicazione del nominativo del denunciante non si rifletta negativamente sullo sviluppo dell’istruttoria, consentendo un differimento dell’accesso[2].

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Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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