«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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Nessuna discriminazione sulla questione di genere

Nessuna discriminazione sulla questione di genere

La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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Profili attinenti alla classificazione di una strada

Profili attinenti alla classificazione di una strada

Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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