«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

L’inquinamento dai rumori esterni nella propria abitazione

Prendendo a riferimento l’art. 844, Immissioni, cod. civ., apprendiamo che «il proprietario di un fondo non può impedire … i rumori … derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi», mentre l’art. 659, Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, cod. pen., dispone che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda», avendo cura di individuare l’azionabilità della contravvenzione «punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità».

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La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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Uso improprio del mezzo di servizio

Uso improprio del mezzo di servizio

La massima

La sez. giurisdizionale Umbria della Corte dei Conti (Scognamiglio relatore) con la sentenza n. 63 del 13 settembre 2022, interviene per condannare un dirigente pubblico per l’utilizzo improprio dell’auto di servizio[1].

Nello specifico, il danno erariale consistito in viaggi effettuati non per finalità istituzionali, bensì di andata e ritorno dalla sede di lavoro alla propria abitazione ed a viaggi di carattere personale, in violazione alla disciplina interna sull’utilizzo dei mezzi solo per finalità c.d. istituzionali.

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La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 660 del 2 novembre 2020 (Est. Cerroni) conferma la piena legittimità di un’ordinanza sindacale di rimozione di “eternit” da un immobile, intimata al proprietario in via precauzionale al fine di tutelare la salute pubblica dal pericolo di contaminazione.

È noto che l’art. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 affida al sindaco dei poteri extra ordinem finalizzati all’adozione di misure cogenti, allo scopo di intervenire nell’immediato per porre rimedio ad un pericolo attuale e imminente, situazione che abbisogna di una pronta risposta: il destinatario del provvedimento contingibile ed urgente deve essere posto nelle condizioni di intervenire al fine di porre rimedio alla causa primaria degli eventi pregiudizievoli per la collettività[1].

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Ordinanza di bonifica eternit: accertamento tecnico della pericolosità

Ordinanza di bonifica eternit: accertamento tecnico della pericolosità

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza n. 660 del 2 novembre 2020 (Est. Cerroni) conferma la piena legittimità di un’ordinanza sindacale di rimozione di “eternit” da un immobile, intimata al proprietario in via precauzionale al fine di tutelare la salute pubblica dal pericolo di contaminazione.

È noto che l’art. 50 e 54 del d.lgs. n. 267/2000 affida al sindaco dei poteri extra ordinem finalizzati all’adozione di misure cogenti, allo scopo di intervenire nell’immediato per porre rimedio ad un pericolo attuale e imminente, situazione che abbisogna di una pronta risposta: il destinatario del provvedimento contingibile ed urgente deve essere posto nelle condizioni di intervenire al fine di porre rimedio alla causa primaria degli eventi pregiudizievoli per la collettività[1].

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