«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 aprile 2026, n. 2921 (estensore Guarracino), interviene sull’esercizio del potere della PA, distinguendo le condizioni nelle quali si manifesta nel concreto la decadenza del “bene della vita”, a fronte di situazioni ingenerate dal privato dove l’Amministrazione risulta “vincolata”, rispetto all’autotutela ove la discrezionalità opera, il tutto alla luce del principio dell’affidamento che interviene in modo diverso.

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Differenza tra decadenza, autotutela e responsabilità della PA

Differenza tra decadenza, autotutela e responsabilità della PA

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 13 aprile 2026, n. 2921 (estensore Guarracino), interviene sull’esercizio del potere della PA, distinguendo le condizioni nelle quali si manifesta nel concreto la decadenza del “bene della vita”, a fronte di situazioni ingenerate dal privato dove l’Amministrazione risulta “vincolata”, rispetto all’autotutela ove la discrezionalità opera, il tutto alla luce del principio dell’affidamento che interviene in modo diverso.

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 1458, postula che la motivazione costituisce un aspetto essenziale del provvedimento amministrativo, parte centrale di ogni decisione amministrativa, non potendo essere sostituita da pur validi interventi dei consiglieri comunali (a verbale) sulle opinioni del voto espresso, quest’ultime espressioni di valutazioni che non assurgono al ruolo autonomo deposto nella sua linearità dall’art. 3, della legge n. 241 del 1990: «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».

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La motivazione della deliberazione consiliare

La motivazione della deliberazione consiliare

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 1458, postula che la motivazione costituisce un aspetto essenziale del provvedimento amministrativo, parte centrale di ogni decisione amministrativa, non potendo essere sostituita da pur validi interventi dei consiglieri comunali (a verbale) sulle opinioni del voto espresso, quest’ultime espressioni di valutazioni che non assurgono al ruolo autonomo deposto nella sua linearità dall’art. 3, della legge n. 241 del 1990: «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».

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La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La responsabilità sulla nomina dell’ufficio di staff in aspettativa e senza laurea

La sez. I Appello della Corte dei conti, con la sentenza n. 187 del 27 novembre 2025 (relatore LONGO), conferma la responsabilità per l’illegittima nomina dell’ufficio di staff (ex art. 90, Uffici di supporto agli organi di direzione politica, del d.lgs. n. 267/2000, TUEL) da parte della giunta comunale e del dirigente che ha assistito ed espresso il parere favorevole, confermando, altresì, la piena giurisdizione contabile sulle scelte quando sono contrarie alle regole del diritto (nello specifico, i canoni della buona amministrazione, dovendo le scelte ispirarsi ai criteri di economicità, di efficienza e di efficacia, che costituiscono specificazione e corollario del più generale principio sancito dall’art. 97 Cost. e assumono rilevanza sul piano della legittimità, non della mera opportunità), equiparando il trattamento economico a quello di un dirigente pur non avendone il titolo (la laurea)[1].

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La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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