«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La SCIA e la tutela del terzo

La SCIA e la tutela del terzo

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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La fascia tricolore: più di un simbolo

La fascia tricolore: più di un simbolo

Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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In via generale ai fini della corretta erogazione di contributi si esige una procedimentalizzazione della procedura di assegnazione, con la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle utilità, dovendo rendere conto – negli atti di assegnazione – del rispetto delle regole poste a base dell’assegnazione, secondo gli scopi prefissi per la migliore cura dell’interesse pubblico, ex art. 12 della legge n. 241/1990.

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Piena legittimità di erogazione diretta di contributi

Piena legittimità di erogazione diretta di contributi

In via generale ai fini della corretta erogazione di contributi si esige una procedimentalizzazione della procedura di assegnazione, con la predeterminazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione delle utilità, dovendo rendere conto – negli atti di assegnazione – del rispetto delle regole poste a base dell’assegnazione, secondo gli scopi prefissi per la migliore cura dell’interesse pubblico, ex art. 12 della legge n. 241/1990.

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