«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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La sez. IV Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3883 (estensore Bini), statuisce la piena illegittimità del potere di ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del d.l.gs. n. 267/2000 (TUEL), per risolvere questioni affrontabili con gli strumenti di ordinaria amministrazione, non potendo utilizzare provvedimenti extra ordinem, senza istruttoria e adeguata motivazione, nel fronteggiare situazioni di incuria e atti di vandalismo, vietando l’accesso ai beni pubblici: un parco comunale dato in gestione a terzi.

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Illegittimo il potere di ordinanza senza l’urgenza

Illegittimo il potere di ordinanza senza l’urgenza

La sez. IV Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3883 (estensore Bini), statuisce la piena illegittimità del potere di ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del d.l.gs. n. 267/2000 (TUEL), per risolvere questioni affrontabili con gli strumenti di ordinaria amministrazione, non potendo utilizzare provvedimenti extra ordinem, senza istruttoria e adeguata motivazione, nel fronteggiare situazioni di incuria e atti di vandalismo, vietando l’accesso ai beni pubblici: un parco comunale dato in gestione a terzi.

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Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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La fascia tricolore: più di un simbolo

La fascia tricolore: più di un simbolo

Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune a livello generale, il cui segno distintivo (di tale titolarità esclusiva di funzione pubblica), secondo la chiara stesura della norma del comma 12, dell’art. 50, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), «è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla»[1].

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La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

Il diritto anomalo di accesso del consigliere comunale

La sez. I Catanzaro, del TAR Calabria, con la sentenza 7 agosto 2023 n. 1120, segnala un’evidente anomalia nella richiesta di un consigliere comunale (di minoranza) di accedere alla documentazione amministrativa di una procedura concorsuale, limitandosi a qualificarsi (c.d. legittimazione) come “amministratore pubblico”, senza fornire alcun profilo di utilità (interesse) all’esercizio del c.d. munus publicum.

Inquadramento

È noto che in materia di accesso ai documenti amministrativi da parte dei consiglieri comunali, l’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) è ispirato alla “ratio” di garantire ai rappresentanti del corpo elettorale l’accesso ai documenti e alle informazioni utili all’espletamento del loro mandato, anche al fine di permettere e di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, e di esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del consiglio, onde promuovere, anche nell’ambito del consiglio stesso, le iniziative (interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno, deliberazioni) che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale: tale diritto si configura come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività[1].

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La sez. giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza n. 84 del 27 ottobre 2022 (Referendario relatore Scognamiglio), inquadra le responsabilità attribuibili a coloro che portano il Comune al dissesto finanziario, arricchendo di contenuti, anche di natura pratica, una serie di questioni che risultano correlate alle condotte assunte (e rilevanti) sotto il profilo non dell’individuazione di un danno da ristorare, ma quello dell’accertamento dell’illiceità dei comportamenti dei soggetti coinvolti, al quale consegue l’irrogazione della sanzione prevista[1].

Il dissesto

È noto che «si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte» con la salvaguardia degli equilibri di bilancio (mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio), nonché con il riconoscimento (mezzo straordinario) di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)[2].

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Le responsabilità nel dissesto finanziario di un Ente Locale

Le responsabilità nel dissesto finanziario di un Ente Locale

La sez. giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza n. 84 del 27 ottobre 2022 (Referendario relatore Scognamiglio), inquadra le responsabilità attribuibili a coloro che portano il Comune al dissesto finanziario, arricchendo di contenuti, anche di natura pratica, una serie di questioni che risultano correlate alle condotte assunte (e rilevanti) sotto il profilo non dell’individuazione di un danno da ristorare, ma quello dell’accertamento dell’illiceità dei comportamenti dei soggetti coinvolti, al quale consegue l’irrogazione della sanzione prevista[1].

Il dissesto

È noto che «si ha stato di dissesto finanziario se l’ente non può garantire l’assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell’ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte» con la salvaguardia degli equilibri di bilancio (mezzo ordinario del ripristino del riequilibrio del bilancio), nonché con il riconoscimento (mezzo straordinario) di legittimità dei debiti fuori bilancio, ai sensi dell’art. 244 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL)[2].

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Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Illecita percezione di erogazioni pubbliche

Il danno erariale

La sez. giurisdizionale Lazio, della Corte dei conti, con la sentenza n. 595 del 1° settembre 2022, interviene per condannare alcuni soggetti per illecita percezione di erogazioni pubbliche: un danno erariale pari ad euro 275.000,00 di contributi pubblici sottratti alla loro destinazione.

Le erogazioni sono state indebitamente utilizzate per finanziare l’attività politica (di un amministratore regionale) attraverso una fondazione: i fondi regionali ricevuti venivano dirottati per una destinazione diversa rispetto alla loro causa (ossia, a sostegno di progetti umanitari)[1].

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