«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. III della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6 luglio 2020 n. 13848, dipana la soluzione sui profili di responsabilità imputabile (alias risarcimento del danno non ai sensi dell’art. 2043 c.c. ma dell’art. 2052 c.c.) alla Regione (e non della Provincia o del Parco Nazionale) a seguito di un impatto tra un veicolo e due cervi.

La responsabilità veniva riconosciuta per effetto della mancata attivazione di barriere di protezione o di altri strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell’area interessata dal sinistro, essendo la Regione deputata al controllo della fauna selvatica, mentre la Provincia, pur avendo funzioni delegate, rimane priva di responsabilità per il mancato trasferimento di poteri e risorse.

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Danni causati da animali selvaggi e profili di responsabilità

Danni causati da animali selvaggi e profili di responsabilità

La sez. III della Corte di Cassazione, con l’ordinanza 6 luglio 2020 n. 13848, dipana la soluzione sui profili di responsabilità imputabile (alias risarcimento del danno non ai sensi dell’art. 2043 c.c. ma dell’art. 2052 c.c.) alla Regione (e non della Provincia o del Parco Nazionale) a seguito di un impatto tra un veicolo e due cervi.

La responsabilità veniva riconosciuta per effetto della mancata attivazione di barriere di protezione o di altri strumenti volti ad evitare danni del tipo di quello verificatosi nell’area interessata dal sinistro, essendo la Regione deputata al controllo della fauna selvatica, mentre la Provincia, pur avendo funzioni delegate, rimane priva di responsabilità per il mancato trasferimento di poteri e risorse.

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La sez. III Civ. della Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2019 n. 21757, interviene per definire la responsabilità dei danni provocati dalla fauna selvatica che ricade in capo all’Autorità Amministrativa a cui è affidata la vigilanza.

Va premesso, in linea generale, che qualora si intenda gravare di responsabilità un soggetto (deputato alla cura e vigilanza) per aver omesso di adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi, è indispensabile allegare precisi profili di colpa, dimostrando la responsabilità afferente al soggetto in termini di custodia (rectius vigilanza o controllo).

Tale allegazione (le prove), in sede di giudizio, sono necessarie, ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo il danneggiato dalla fauna selvatica gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile al soggetto tenuto, ex lege (al controllo e) alla vigilanza della fauna[1].

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Responsabilità in capo alla Provincia dei danni causati dalla fauna selvatica (cinghiali)

Responsabilità in capo alla Provincia dei danni causati dalla fauna selvatica (cinghiali)

La sez. III Civ. della Cassazione, con la sentenza 28 agosto 2019 n. 21757, interviene per definire la responsabilità dei danni provocati dalla fauna selvatica che ricade in capo all’Autorità Amministrativa a cui è affidata la vigilanza.

Va premesso, in linea generale, che qualora si intenda gravare di responsabilità un soggetto (deputato alla cura e vigilanza) per aver omesso di adottare misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrecasse danni a terzi, è indispensabile allegare precisi profili di colpa, dimostrando la responsabilità afferente al soggetto in termini di custodia (rectius vigilanza o controllo).

Tale allegazione (le prove), in sede di giudizio, sono necessarie, ai sensi dell’art. 2043 c.c., essendo il danneggiato dalla fauna selvatica gravato dall’onere di provare non solo il danno ma anche il concreto comportamento colposo ascrivibile al soggetto tenuto, ex lege (al controllo e) alla vigilanza della fauna[1].

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