«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 5 novembre 2025 n. 3127 (estensore Sidoti), postula la piena legittimità del diniego di un intervento edilizio (premesso di costruire per l’edificazione di una media struttura di vendita) in presenza di vincoli di inedificabilità per la costruzione del ponte sullo “Stretto”, non potendo l’Amministrazione disporre in difformità con la reiterazione del vincolo imposto dalla legge («il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale… Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera e successivamente prorogati», ex comma 487, dell’art. 1, delle legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), vincolo riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU)[1], mettendo in evidenza le giustificazioni del rigetto.

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I vincoli del “Ponte sullo Stretto”

I vincoli del “Ponte sullo Stretto”

La sez. V Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 5 novembre 2025 n. 3127 (estensore Sidoti), postula la piena legittimità del diniego di un intervento edilizio (premesso di costruire per l’edificazione di una media struttura di vendita) in presenza di vincoli di inedificabilità per la costruzione del ponte sullo “Stretto”, non potendo l’Amministrazione disporre in difformità con la reiterazione del vincolo imposto dalla legge («il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale… Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera e successivamente prorogati», ex comma 487, dell’art. 1, delle legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), vincolo riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU)[1], mettendo in evidenza le giustificazioni del rigetto.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La SCIA e la tutela del terzo

La SCIA e la tutela del terzo

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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