«Libero Pensatore» (sempre)

In generale, la delega di funzioni, specie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, ovvero di colui che detiene il potere in qualità di datore di lavoro, sicché in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite si deve sempre valutare concretamente la complessiva gestione del rischio nell’attività effettuata dal delegato[1], nonché il contenuto dell’atto di delega, a cui non si deve prescindere nella valutazione del caso concreto[2].

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La delega al controllo del green pass

La delega al controllo del green pass

In generale, la delega di funzioni, specie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), non esclude l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, ovvero di colui che detiene il potere in qualità di datore di lavoro, sicché in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite si deve sempre valutare concretamente la complessiva gestione del rischio nell’attività effettuata dal delegato[1], nonché il contenuto dell’atto di delega, a cui non si deve prescindere nella valutazione del caso concreto[2].

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La sez. I del Consiglio di Stato, con parere n. 827 del 27 giugno 2024, interviene sulla legittimità di una sanzione disciplinare (sospensione per la durata di dodici mesi) relativa ad una condotta di un militare influencer che ha esorbitato i limiti di continenza e pertinenza nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (ex art. 21 Cost.), pubblicando on line video diffamatori[1].

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I limiti della libertà di espressione dell’influencer pubblico

I limiti della libertà di espressione dell’influencer pubblico

La sez. I del Consiglio di Stato, con parere n. 827 del 27 giugno 2024, interviene sulla legittimità di una sanzione disciplinare (sospensione per la durata di dodici mesi) relativa ad una condotta di un militare influencer che ha esorbitato i limiti di continenza e pertinenza nell’esercizio del diritto di manifestazione del pensiero (ex art. 21 Cost.), pubblicando on line video diffamatori[1].

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