«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 6 ottobre 2025 n. 3132 chiarisce che la competenza nella valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta di finanza di progetto, ovvero la verifica dell’interesse pubblico, appartiene all’organo esecutivo del Comune: la giunta comunale, titolare di potere in via residuale (e a chiusura del sistema) quando nessun altro organo o ufficio è titolare della funzione attribuita dalla legge (ex art. 97 Cost., c.d. riserva di competenza, principio di legalità se non c’è legge non c’è potere, eroso dalla delegificazione, c.d. soft law).

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La competenza e azioni nell’approvazione del project financing

La competenza e azioni nell’approvazione del project financing

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 6 ottobre 2025 n. 3132 chiarisce che la competenza nella valutazione preliminare di convenienza e fattibilità della proposta di finanza di progetto, ovvero la verifica dell’interesse pubblico, appartiene all’organo esecutivo del Comune: la giunta comunale, titolare di potere in via residuale (e a chiusura del sistema) quando nessun altro organo o ufficio è titolare della funzione attribuita dalla legge (ex art. 97 Cost., c.d. riserva di competenza, principio di legalità se non c’è legge non c’è potere, eroso dalla delegificazione, c.d. soft law).

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Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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Il passaggio pubblico

Il passaggio pubblico

Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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