«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 10065, in riforma del primo grado ammette la possibilità di posizionare le antenne (stazione radio base, s.r.b.) in un luogo più adeguato indicato dall’Amministrazione comunale rispetto alle richieste dell’operatore di telefonia (in vicinanza di un asilo)[1] ritenuto inidoneo, ritenendo (il sito alternativo individuato dall’Ente locale) – da valutazione dei dati tecnici – il segnale di trasmissione non compromesso, ovvero che la verificazione tecnica non ha dimostrato una evidenza tale da differenziare in senso peggiorativo il segnale (anzi senza significative diversità).

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Il posizionamento alternativo delle antenne

Il posizionamento alternativo delle antenne

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 10065, in riforma del primo grado ammette la possibilità di posizionare le antenne (stazione radio base, s.r.b.) in un luogo più adeguato indicato dall’Amministrazione comunale rispetto alle richieste dell’operatore di telefonia (in vicinanza di un asilo)[1] ritenuto inidoneo, ritenendo (il sito alternativo individuato dall’Ente locale) – da valutazione dei dati tecnici – il segnale di trasmissione non compromesso, ovvero che la verificazione tecnica non ha dimostrato una evidenza tale da differenziare in senso peggiorativo il segnale (anzi senza significative diversità).

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La sez. controllo Veneto, con deliberazione n. 185 del 26 settembre 2025, conferma la piena legittimità dell’assunzione di un mutuo a copertura della spesa necessaria a coprire (pagare) l’escussione di una fideiussione costituita a garanzia di un mutuo contratto da un soggetto concessionario, resosi inadempiente al pagamento delle rate del mutuo sottoscritto per la realizzazione di un’opera pubblica.

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Legittima l’assunzione di un mutuo a copertura di una fideiussione

Legittima l’assunzione di un mutuo a copertura di una fideiussione

La sez. controllo Veneto, con deliberazione n. 185 del 26 settembre 2025, conferma la piena legittimità dell’assunzione di un mutuo a copertura della spesa necessaria a coprire (pagare) l’escussione di una fideiussione costituita a garanzia di un mutuo contratto da un soggetto concessionario, resosi inadempiente al pagamento delle rate del mutuo sottoscritto per la realizzazione di un’opera pubblica.

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La sez. terza della Corte dei conti centrale, con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 87 (relatore Maio), nel rigettare la richiesta della Procura erariale sulla decorrenza del termine di prescrizione, fornisce l’occasione per riflettere sull’esigenza pratica di effettuare una minima istruttoria prima di erogare un contributo, evitando (così facendo) di esporsi al giudizio della Corte (e non solo), in lesione dei principi di buona amministrazione.

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Erogazione di contributi senza verifiche

Erogazione di contributi senza verifiche

La sez. terza della Corte dei conti centrale, con la sentenza del 4 giugno 2025, n. 87 (relatore Maio), nel rigettare la richiesta della Procura erariale sulla decorrenza del termine di prescrizione, fornisce l’occasione per riflettere sull’esigenza pratica di effettuare una minima istruttoria prima di erogare un contributo, evitando (così facendo) di esporsi al giudizio della Corte (e non solo), in lesione dei principi di buona amministrazione.

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Le regole minime della contabilità degli Enti locali postulano che si «possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria», ai sensi del comma 1, dell’art. 191, Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

Questo postulato porta a riflettere sulle spese senza una copertura a bilancio, costituendo obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica: il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente[1].

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Spese senza copertura finanziaria

Spese senza copertura finanziaria

Le regole minime della contabilità degli Enti locali postulano che si «possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria», ai sensi del comma 1, dell’art. 191, Regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di spese, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL).

Questo postulato porta a riflettere sulle spese senza una copertura a bilancio, costituendo obbligazioni in senso tecnico, che si manifestano in corrispondenza della violazione di regole di contabilità pubblica: il debito fuori bilancio sorge per il fatto che lo stesso si è perfezionato giuridicamente, ma non contabilmente[1].

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