«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3883 (estensore Bini), statuisce la piena illegittimità del potere di ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del d.l.gs. n. 267/2000 (TUEL), per risolvere questioni affrontabili con gli strumenti di ordinaria amministrazione, non potendo utilizzare provvedimenti extra ordinem, senza istruttoria e adeguata motivazione, nel fronteggiare situazioni di incuria e atti di vandalismo, vietando l’accesso ai beni pubblici: un parco comunale dato in gestione a terzi.

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Illegittimo il potere di ordinanza senza l’urgenza

Illegittimo il potere di ordinanza senza l’urgenza

La sez. IV Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 1° dicembre 2025, n. 3883 (estensore Bini), statuisce la piena illegittimità del potere di ordinanza sindacale, ex artt. 50 e 54 del d.l.gs. n. 267/2000 (TUEL), per risolvere questioni affrontabili con gli strumenti di ordinaria amministrazione, non potendo utilizzare provvedimenti extra ordinem, senza istruttoria e adeguata motivazione, nel fronteggiare situazioni di incuria e atti di vandalismo, vietando l’accesso ai beni pubblici: un parco comunale dato in gestione a terzi.

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

Annullata l’ordinanza sindacale in assenza di presupposti istruttori e motivazionali

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 28 luglio 2025 n. 2451, annulla un’ordinanza sindacale contingibile ed urgente priva dei presupposti di legge: ossia, un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti risolvibili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento: l’assenza di un accertamento tecnico che profili il rischio non rinviabile dimostra la carenza di un elemento indispensabile, ben potendo utilizzare altri mezzi apprestati dall’ordinamento per fronteggiare la situazione a livello di mera potenzialità di minaccia di lesioni alle persone.

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In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento giuridico e il suo legislatore hanno approntato diverse tutele, disseminate in Costituzione e in altre fonti di rango primario[1].

Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali precetti valoriali, limitando il diritto allo studio del disabile significa introdurre elementi ed azioni discriminatorie[2], che non reggono al vaglio del Giudice, e prima ancora della coscienza (collettiva), quel sentire comune di libertà e di solidarietà, dove non ogni cosa ha un prezzo e/o deve essere produttiva di utilità (reddito): non in pane solo vivet homo[3].

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Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile

Nessun limite di spesa per l’assistenza scolastica al disabile

In una dimensione giuridica dell’individuazione delle fragilità umane la definizione della disabilità può condurre a diversi parametri di formulazione e di intensità, andando oltre al processo classificatorio, l’ordinamento giuridico e il suo legislatore hanno approntato diverse tutele, disseminate in Costituzione e in altre fonti di rango primario[1].

Pretendere con atti amministrativi di spesa di giustificare una violazione a tali precetti valoriali, limitando il diritto allo studio del disabile significa introdurre elementi ed azioni discriminatorie[2], che non reggono al vaglio del Giudice, e prima ancora della coscienza (collettiva), quel sentire comune di libertà e di solidarietà, dove non ogni cosa ha un prezzo e/o deve essere produttiva di utilità (reddito): non in pane solo vivet homo[3].

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