«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

Il fattore umano non ancora sostituibile dalla IA

La sez. I Pescara del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 240 (Est. Giardino), nel derimere una errata scansione procedimentale di concorso, nella determinazione dei punteggi di valutazione (i criteri), rifugge dalle giustificazioni dell’Amministrazione nell’imputare la responsabilità all’IA (intelligenza artificiale), quasi a volere riconoscere una identità (digitale) alla macchina, aspetto non ancora consolidato nel diritto positivo, esigendo necessariamente (e giuridicamente) il controllo umano sui processi (robotizzazione) informatici del software: un forte richiamo al dovere di esercizio della funzione.

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Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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Il passaggio pubblico

Il passaggio pubblico

Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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