«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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Il contraddittorio nell’autotutela

Il contraddittorio nell’autotutela

L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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