«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

Legittimazione alla richiesta del titolo edilizio

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia con la sentenza 11 febbraio 2026 n. 147 (estensore Limongelli), delinea i requisiti per poter richiedere il rilascio del titolo edilizio, ai sensi dell’art. 11, Caratteristiche del permesso di costruire, del d.lgs. n. 380/2001 (comma 1: «Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo»), dovendo dimostrare non solo di avere la disponibilità giuridica del bene ma anche la disponibilità materiale: una relazione qualificata con il bene, dove la mancanza di uno dei due requisiti impedisce una valida legittimazione al rilascio.

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La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

Legittima l’ordinanza sindacale di taglio degli alberi sulle strade

La sez. I del TAR Umbria, con la sentenza 12 febbraio 2026 n. 47, legittima la condotta del Sindaco che per motivi di incolumità pubblica impone, con ordinanza, al privato (concessionario pubblico) di individuare con l’ausilio di un tecnico gli alberi da abbattere in prossimità di una strada, al fine di assicurare la regolare circolazione stradale: l’ordine di mettere in sicurezza gli arbusti non in salute risponde ad esigenze generali di prevenzione dal rischio di un abbattimento al suolo degli stessi, condizioni di urgenza i cui presupposti sono insiti nel potere di ordinanza contingibile ed urgente.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7288 (Estensore Fasano), espone in chiaro tutti i profili e la natura della servitù di uso pubblico, quando un bene privato si spoglia del dominio esclusivo del suo proprietario per volontà formalmente espressa, oppure lasciando transitare i terzi (uti cives) senza anteporre ostacoli (non di precarietà e tolleranza)[1], tale che la continuità del transito subito (anche inconsapevolmente) ne priva la facoltà di disporne in via esclusiva, pur mantenendo la titolarità reale del bene:

  • nel primo caso avviene con atto scritto;
  • nel secondo caso mediante usucapione o dicatio ad patriam.

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La servitù di uso pubblico in area privata

La servitù di uso pubblico in area privata

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7288 (Estensore Fasano), espone in chiaro tutti i profili e la natura della servitù di uso pubblico, quando un bene privato si spoglia del dominio esclusivo del suo proprietario per volontà formalmente espressa, oppure lasciando transitare i terzi (uti cives) senza anteporre ostacoli (non di precarietà e tolleranza)[1], tale che la continuità del transito subito (anche inconsapevolmente) ne priva la facoltà di disporne in via esclusiva, pur mantenendo la titolarità reale del bene:

  • nel primo caso avviene con atto scritto;
  • nel secondo caso mediante usucapione o dicatio ad patriam.

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Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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Profili attinenti alla classificazione di una strada

Profili attinenti alla classificazione di una strada

Per una compiuta disamina sulla classificazione di una strada si rende opportuno premettere che affinché un’area privata venga a far parte del demanio e assuma, quindi, la natura di strada pubblica, non è sufficiente che essa sia destinata all’uso pubblico, ma è invece necessario che sia intervenuto un atto o un fatto che ne abbia trasferito il dominio alla PA e che essa sia destinata all’uso pubblico dalla stessa PA, ovvero che la strada risulti di proprietà di un ente pubblico territoriale, in base a un atto o a un fatto (convenzione, espropriazione, usucapione, ecc.) idoneo a trasferire il dominio e che essa venga destinata, con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente all’uso pubblico[1].

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Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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Il passaggio pubblico

Il passaggio pubblico

Sovente il cammino o il passaggio di persone e mezzi avviene su strade di collegamento non necessariamente pubbliche ma private[1], ossia di proprietà di terzi e non dell’Amministrazione, sicché con il tempo si consolida, o si può consolidare, un uso promiscuo, nel senso che l’originaria tolleranza (l’abbandono, c.d. dicatio ad patriam)[2] si trasforma in un peso sul bene (sedime stradale) tale da perdere l’originaria destinazione, assumendo un’utilità pubblica, ovvero imprimendo al terreno l’uso pubblico: una servitù a favore della popolazione, incidendo sul principio di inviolabilità della proprietà privata, di cui all’art. 42 della Costituzione.

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