«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 1231, conferma i confini della legittimazione attiva dei consiglieri comunali contro le deliberazioni adottate dall’organo consigliare, a cui fanno parte; legittimazione che può sussistere solo in presenza di una lesione diretta alle prerogative e ai diritti inerenti lo status, non potendo impugnare provvedimenti deliberati al di fuori delle lesioni dello ius ad officium perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive: una tutela alle prerogative dell’eletto non sindacabili dall’esterno dal GA nel merito della decisione assunta con il voto contrario dei dissenzienti.

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La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La legittimazione dei consiglieri comunali dissenzienti

La sez. I Salerno, del TAR Campania, con la sentenza 20 febbraio 2026 n. 1231, conferma i confini della legittimazione attiva dei consiglieri comunali contro le deliberazioni adottate dall’organo consigliare, a cui fanno parte; legittimazione che può sussistere solo in presenza di una lesione diretta alle prerogative e ai diritti inerenti lo status, non potendo impugnare provvedimenti deliberati al di fuori delle lesioni dello ius ad officium perché il giudizio amministrativo non è di regola aperto alle controversie tra organi o componenti di organi di uno stesso ente ma è diretto a risolvere controversie intersoggettive: una tutela alle prerogative dell’eletto non sindacabili dall’esterno dal GA nel merito della decisione assunta con il voto contrario dei dissenzienti.

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La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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Nessuna discriminazione sulla questione di genere

Nessuna discriminazione sulla questione di genere

La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La SCIA e la tutela del terzo

La SCIA e la tutela del terzo

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello straniero ai valori dell’ordinamento nazionale (quelli costituzionali), dove le condotte penalmente rilevanti (reiterate in un breve arco temporale) possono incidere sull’esito dell’istruttoria per la concessione dello status di cittadino.

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Cittadinanza e integrazione ai valori costituzionali

Cittadinanza e integrazione ai valori costituzionali

La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello straniero ai valori dell’ordinamento nazionale (quelli costituzionali), dove le condotte penalmente rilevanti (reiterate in un breve arco temporale) possono incidere sull’esito dell’istruttoria per la concessione dello status di cittadino.

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In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

Disapplicazione di un regolamento in contrasto con la Costituzione

In presenza di un vizio del provvedimento (violazione di legge per contrasto con una norma superiore) l’Amministrazione dispone del potere di annullamento di ufficio, in mancanza del quale l’atto disperde nel tempo i propri effetti (non corretti con l’assetto ordinamentale), dovendo, al contempo, osservare che a fronte di questo limite (inerzia della PA) vi è stata un’apertura giurisprudenziale[1], secondo la quale si potrebbe invocare in giudizio (a cura del giudice) l’inapplicabilità della norma (che l’Amministrazione avrebbe potuto rimuovere esercitando l’autotutela).

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La trasparenza amministrativa postula la capacità del privato di “comprendere” l’esercizio della funzione pubblica attraverso la partecipazione procedimentale (ex art. 10, Diritti dei partecipanti al procedimento, della legge 241/1990), oppure mediante l’accesso amministrativo “strumentale”, ispirato alla logica del “need to know”, per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (ex art. 22, comma 1, lett. b), della cit. legge)[1].

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Niente accesso agli atti di un affidamento diretto da parte del terzo

Niente accesso agli atti di un affidamento diretto da parte del terzo

La trasparenza amministrativa postula la capacità del privato di “comprendere” l’esercizio della funzione pubblica attraverso la partecipazione procedimentale (ex art. 10, Diritti dei partecipanti al procedimento, della legge 241/1990), oppure mediante l’accesso amministrativo “strumentale”, ispirato alla logica del “need to know”, per la tutela di un interesse diretto, attuale e concreto, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata (ex art. 22, comma 1, lett. b), della cit. legge)[1].

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