«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].

Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].

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Il danno da ritardo esige la dimostrazione del bene della vita

Il danno da ritardo esige la dimostrazione del bene della vita

La sez. II Bologna, del TAR Emilia – Romagna, con la sentenza 16 dicembre 2025, n. 1566, riconosce il danno da ritardo solo in presenza di una valutazione sostanziale del bene della vita, non essendo sufficiente la presenza di un interesse legittimo pretensivo a fronte del mero ritardo procedimentale[1].

Si postula che il risarcimento del danno – tanto da ritardo, quanto da illegittimo esercizio del potere – inferto a un interesse legittimo pretensivo esige la dimostrazione della prova della certa o probabile spettanza del bene della vita, ossia alla dimostrazione della conseguibilità dell’utilità sostanziale anelata dalla parte che ne invoca la pretesa[2].

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La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 ottobre 2025 n. 462, dispone che il dipendente pubblico collocato in quiescenza durante la partecipazione in qualità di componente di una Commissione di gara non necessita della sua sostituzione, in quanto si tratta di un organo tecnico che non viene compromesso nella sua imparzialità e competenza professionale, dovendo valutare la legittimità della composizione al momento della sua nomina, secondo il principio del tempus regit actum.

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Componente della commissione di gara in quiescenza

Componente della commissione di gara in quiescenza

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 ottobre 2025 n. 462, dispone che il dipendente pubblico collocato in quiescenza durante la partecipazione in qualità di componente di una Commissione di gara non necessita della sua sostituzione, in quanto si tratta di un organo tecnico che non viene compromesso nella sua imparzialità e competenza professionale, dovendo valutare la legittimità della composizione al momento della sua nomina, secondo il principio del tempus regit actum.

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La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello straniero ai valori dell’ordinamento nazionale (quelli costituzionali), dove le condotte penalmente rilevanti (reiterate in un breve arco temporale) possono incidere sull’esito dell’istruttoria per la concessione dello status di cittadino.

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Cittadinanza e integrazione ai valori costituzionali

Cittadinanza e integrazione ai valori costituzionali

La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello straniero ai valori dell’ordinamento nazionale (quelli costituzionali), dove le condotte penalmente rilevanti (reiterate in un breve arco temporale) possono incidere sull’esito dell’istruttoria per la concessione dello status di cittadino.

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La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5088, dichiara inammissibile un ricorso contro la decisione dell’Amministrazione di non accogliere la richiesta di un privato di riesame di una propria determinazione (aggiudicazione): l’autotutela non è coercibile.

È principio consolidato l’inammissibilità del ricorso diretto ad impugnare un provvedimento recante diniego di autotutela relativamente ad un provvedimento amministrativo non impugnato nei termini[1], confermando che, in via generale, non sussiste un obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di “autotutela doverosa” per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia[2].

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Ricorso contro l’autotutela in sede di gara

Ricorso contro l’autotutela in sede di gara

La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5088, dichiara inammissibile un ricorso contro la decisione dell’Amministrazione di non accogliere la richiesta di un privato di riesame di una propria determinazione (aggiudicazione): l’autotutela non è coercibile.

È principio consolidato l’inammissibilità del ricorso diretto ad impugnare un provvedimento recante diniego di autotutela relativamente ad un provvedimento amministrativo non impugnato nei termini[1], confermando che, in via generale, non sussiste un obbligo di riesame su istanza del privato volta a sollecitare l’autotutela, salvo eccezionali casi di “autotutela doverosa” per espressa disposizione di legge o per conclamate e rilevanti esigenze di equità e giustizia[2].

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

Operazioni da verbalizzare nella Commissione di concorso e altro

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 3607, conferma un orientamento costante sulle modalità di redazione di un verbale di Commissione concorsuale: deve riportare – per la sua regolarità – gli aspetti salienti e significativi delle attività svolte non la loro puntuale descrizione.

Funzione del verbale

La funzione della verbalizzazione delle prove concorsuali risulta essenzialmente strumentale e probatoria, tal che le ipotetiche irregolarità o carenze nella verbalizzazione stessa non inficiano, di per sé, il concorso se non vi è prova di una incidenza effettiva sulla regolarità della correzione.

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