«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 13 giugno 2024 n. 3734, interviene su un argomento consolidato ove il consigliere comunale non può eccepire la violazione dei suoi diritti, quando concorre nella determinazione (dibattito) del contenuto deliberativo, eccependo poi (in seguito) la presenza di vizi sulle modalità di convocazione del Consiglio comunale (che avrebbero consentito al consigliere stesso di porre una questione pregiudiziale, con il rinvio della seduta), impeditivi all’esercizio della funzione in modo consapevole e nei termini (tempo a disposizione) necessari per esprimere il proprio voto[1].

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L’acquiescenza del consigliere comunale dissenziente

L’acquiescenza del consigliere comunale dissenziente

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 13 giugno 2024 n. 3734, interviene su un argomento consolidato ove il consigliere comunale non può eccepire la violazione dei suoi diritti, quando concorre nella determinazione (dibattito) del contenuto deliberativo, eccependo poi (in seguito) la presenza di vizi sulle modalità di convocazione del Consiglio comunale (che avrebbero consentito al consigliere stesso di porre una questione pregiudiziale, con il rinvio della seduta), impeditivi all’esercizio della funzione in modo consapevole e nei termini (tempo a disposizione) necessari per esprimere il proprio voto[1].

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La prima sez. del T.A.R. Umbria, con la sentenza 20 febbraio 2019 n. 79, interviene indicando la forma corretta per esprimere il dissenso, da parte di una Amministrazione, in sede di conferenza di servizi, ex art. 14 quater della Legge n. 241/1990, al fine di non lasciare spazio alla mera opposizione non significativa.

La questione verteva sul rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sull’ampliamento di un impianto di incenerimento, dove la Regione non avrebbe tenuto conto del “dissenso qualificato” di un’Amministrazione locale (espresso dal Sindaco), emesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 quater della legge 241/1990 («In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14 quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti»)[1], e suffragato da evidenze scientifiche, dovendosi eventualmente rimettere il procedimento al Consiglio dei Ministri[2].

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Dissenso in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’AIA

Dissenso in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’AIA

La prima sez. del T.A.R. Umbria, con la sentenza 20 febbraio 2019 n. 79, interviene indicando la forma corretta per esprimere il dissenso, da parte di una Amministrazione, in sede di conferenza di servizi, ex art. 14 quater della Legge n. 241/1990, al fine di non lasciare spazio alla mera opposizione non significativa.

La questione verteva sul rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) sull’ampliamento di un impianto di incenerimento, dove la Regione non avrebbe tenuto conto del “dissenso qualificato” di un’Amministrazione locale (espresso dal Sindaco), emesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 quater della legge 241/1990 («In caso di approvazione unanime, la determinazione di cui al comma 1 è immediatamente efficace. In caso di approvazione sulla base delle posizioni prevalenti, l’efficacia della determinazione è sospesa ove siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi dell’articolo 14 quinquies e per il periodo utile all’esperimento dei rimedi ivi previsti»)[1], e suffragato da evidenze scientifiche, dovendosi eventualmente rimettere il procedimento al Consiglio dei Ministri[2].

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