Con la sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025, della sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenziano aspetti rilevanti (dirimenti) della procedura concorsuale per accedere al “posto” pubblico, dove l’esito viene cristallizzato al momento dell’approvazione della graduatoria con la pubblicazione: il dies a quo della decorrenza del termine processuale per impugnare gli atti, salvo il caso di una incolpevole mancata conoscenza (aspetto raro).
Le FAQ del Garante privacy
In effetti, anche il Garante per la protezione dei dati personali, recentemente si è cimentato nel formulare alcune indicazioni (c.d. FAQ) sugli obblighi di pubblicità legale e trasparenza in relazione alle graduatorie concorsuali da inserire nel portale unico del reclutamento (ex art. 35 – ter del d.lgs. n. 165/2001), oggetto di diverse segnalazioni, osservando che la pubblicazione on line consente la decorrenza del termine per l’impugnativa, permettendo agli interessati, partecipanti alle procedure concorsuali o selettive, l’attivazione delle forme di tutela dei propri diritti e di controllo della legittimità dell’azione amministrativa, nonché ad assicurare la trasparenza amministrativa (FAQ 1): la pubblicazione sul Portale InPa dell’apposito avviso di avvenuta pubblicazione della graduatoria finale del concorso a cura dell’Amministrazione procedente nel proprio sito istituzionale fa decorrere i termini per l’impugnativa (FAQ 2)[1].
Apparirebbe inspiegabile la mancata conoscenza del risultato delle prove concorsuali, una volta accreditati nel portale e acquisita la piena conoscenza delle modalità di comunicazione degli esiti, avendo un dovere di collaborazione e diligenza che impone la consultazione nel cit. portale, ossia un onere di verifica (c.d. autoresponsabilità).
La graduatoria
L’approvazione della graduatoria è, ad un tempo, provvedimento terminale del procedimento concorsuale e atto negoziale di individuazione del contraente, da ciò discendendo, per il partecipante collocatosi in posizione utile, il diritto all’assunzione e, per l’Amministrazione che ha indetto il concorso, l’obbligo correlato, soggetto al regime di cui all’art. 1218 c.c., sicché, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile[2].
L’approdo inevitabile di una procedura selettiva pubblica si rinviene nella conclusione del procedimento con la compilazione della graduatoria finale e la sua approvazione, spettando allora alla giurisdizione ordinaria il sindacato, da esplicare con la gamma dei poteri cognitori del giudice civile, sui comportamenti successivi, riconducibili alla fase di esecuzione, in senso lato, dell’atto amministrativo presupposto, da ciò derivando che il profilo della legittimità o meno degli atti conseguenti ben possono essere affrontati e valutati dal giudice ordinario, eventualmente anche disapplicando l’atto amministrativo ove si fosse rilevato che lo stesso veniva a ledere la posizione di diritto soggettivo del vincitore di concorso.
I termini per l’impugnativa
Il ricorso viene ritenuto manifestamente irricevibile per tardività della notificazione nei confronti del controinteressato, appuntando che le doglianze inerenti ad una procedura concorsuale trovano il loro confine temporale nell’atto di approvazione della graduatoria finale, salvo se ne dimostri la mancata conoscenza per causa incolpevole.
In questo senso, il dies a quo della decorrenza del termine processuale di impugnativa coincide con quello in cui è stato portato a conoscenza degli interessati l’esito della prova concorsuale non superata, mediante pubblicazione (affissione all’albo dell’Amministrazione o altra modalità, ivi compresa la pubblicazione sul sito internet) dei risultati della stessa e dell’elenco dei candidati ammessi alla successiva, ove prevista, fermo restando che – all’esito dell’avvenuto accesso agli atti – i medesimi candidati ben potrebbero implementare le proprie doglianze con la proposizione di motivi aggiunti[3].
A ben vedere, il concetto di «piena conoscenza» dell’atto amministrativo, enunciato dall’art. 41, comma 2, cpa ai fini della decorrenza del termine, ex art. 29 cpa, per proporre in sede giurisdizionale amministrativa l’azione di annullamento, viene inteso come conoscenza non necessariamente integrale dell’atto medesimo, ma anche solo della sua esistenza e del suo carattere lesivo per la propria sfera giuridica; decorso il termine, previsto sotto comminatoria di «decadenza», il provvedimento si consolida, per ragioni di stabilità dell’azione amministrativa e di certezza delle situazioni giuridiche soggettive da essa coinvolte[4].
Si comprende che il diritto di azione, oggetto di tutela a livello costituzionale (ex artt. 24 e 113 Cost.), è nondimeno assicurato:
- per un verso, perché solo quando sia acquisita la conoscenza del provvedimento amministrativa e della sua lesività della sfera giuridica dell’interessato questo è posto nelle condizioni di agire in giudizio, e dunque si concretizza per lo stesso l’onere di attivarsi per evitare il consolidamento degli effetti in suo danno;
- per altro verso, ragioni di certezza giuridica postula che il termine per ricorrere inizia a decorrere anche in caso di conoscenza non integrale del provvedimento.
Il precipitato dell’esegesi comporta che la pubblicazione della graduatoria finale assolve una funzione di pubblicità legale e imprime certezza all’esito del giudizio valutativo della Commissione di concorso[5], rispondendo all’esigenza pratica e concreta di consolidare i rapporti di diritto pubblico in tempi certi e definitivi, anche in relazione al principio inevitabile del risultato (la copertura del posto bandito)[6], circostanza che verrebbe compromessa ove si dovesse far risorgere la possibilità di ricorrere per il semplice fatto di una successiva acquisizione delle ragioni di eventuale illegittimità del provvedimento[7].
In termini diversi, la decorrenza del termine di decadenza coincide con il momento in cui il concorrente conosce la lesione inferta dall’atto e gli elementi essenziali del medesimo, ferma restando la facoltà, all’esito dell’avvenuto accesso agli atti, di procedere con motivi aggiunti.
Nel caso di specie, una volta pubblicata la graduatoria di merito decorrono i termini, scaduti i quali la notifica oltre il termine decadenziale di sessanta giorni, di cui all’art. 29 cpa, rendendo il ricorso irricevibile a norma dell’art. 35, comma 1, lett. a), cpa, per tardività della notificazione.
Cancellazione delle frasi offensive
Prima di chiudere la sentenza, il Tribunale dispone (nell’esercizio della discrezionalità di valutazione, con carattere non decisorio) la cancellazione di alcune frasi contenute nella nota difensiva («là dove si allude ad “assicurazioni” dell’Amministrazione sull’esito della procedura concorsuale ricevute dal controinteressato prima di partecipare al concorso»), esercitando il potere in presenza di espressioni offensive o sconvenienti, ex art. 89 cpc. applicabile al giudizio amministrativo in virtù del rinvio esterno operato dall’art. 39 cpa, con trasmissione della sentenza al Consiglio dell’Ordine degli avvocati competente (sorte similare, anche se diversa, per la costruzione del ricorso con l’IA, citando sentenze non pertinenti, ovvero massime giurisprudenziali riferibili ad orientamenti giurisprudenziali non noti, violando il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità)[8].
Sotto questo profilo, il GA tiene a precisare che l’intervento tiene ad assicurare che l’esercizio del diritto di critica non ecceda le esigenze richieste dalla garanzia del contraddittorio e non vulneri il prestigio e il decoro dei soggetti del processo: le espressioni sconvenienti od offensive consistono in tutte quelle frasi, attinenti o meno all’oggetto della controversia, che superino il limite della correttezza e della convenienza processuale, ovvero che siano espresse nei riguardi dei soggetti presenti nel processo al fine di ledere il loro valore e i loro meriti, ovvero, ancora, che violino i principi a tutela del rispetto e della dignità della persona umana e del decoro del procedimento[9].
La decadenza
La sentenza si allinea ad un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa dove la mancata impugnazione della graduatoria finale di un concorso si risolve in un profilo di improcedibilità del ricorso rivolto avverso il provvedimento di esclusione dallo stesso (l’esito), ovvero della non ammissione alle prove successive: la graduatoria definitiva di merito diviene inoppugnabile se non tempestivamente gravata in giudizio[10].
[1] Il Garante fornisce una puntuale indicazione dei diversi oneri a carico della PA, escludendo una diffusione incontrollata dei dati e la violazione del principio di minimizzazione, garanteprivacy.it/temi/lavoro/concorsi-pubblici. Vedi, LUCCA, Indicazioni sulla tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali, lentepubblica.it, 29 ottobre 2024.
[2] Cfr. TAR, Lazio, Roma, sez. I bis, 19 settembre 2022, n. 11910; Cass., sez. lav., 19 gennaio 2021, n. 825; Cons. Stato, sez. VI, 2 dicembre 2021, n. 8042.
[3] TAR Friuli Venezia Giulia, sez. I, sentenza n. 433/2025; Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4365; sez. IV, 3 aprile 2014, n. 1596; 2 aprile 2012, n. 1957.
[4] Cfr. Cons. Stato, sez. II, 28 febbraio 2022, n. 1434; 19 gennaio 2022, n. 348; sez. IV, 6 settembre 2022, n. 7740; sez. VI, 19 dicembre 2022, n. 11074; 3 febbraio 2022, n. 758; sez. VII, 28 febbraio 2022, n. 1414.
[5] Il giudizio valutativo esige criteri chiari e predeterminati, nonché la formulazione di quesiti comprensibili ed esatti specie se articolati su risposte multiple, dove la violazione di tale obbligo, con domande incomplete e/o ambigue, senza contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta, rende l’operato della Commissione scorretto e inaccettabile, dunque illegittimo, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, TAR Lazio, Roma, sez. IV ter, 23 dicembre 2025, n. 23585.
[6] Risponde a questa ratio l’illegittimità di una clausola del bando concorsuale che riserva all’Amministrazione di non procedere all’assunzione del vincitore, Cass., sez. lav., 4 novembre 2024, ordinanza n. 28330.
[7] Cons. Stato, sez. VII, sentenza n. 8769/2023; sez. II, 18 settembre 2020, n. 5469.
[8] TAR Lombardia, Milano, sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348.
[9] Cons. di Stato, sez. IV, sentenze n. 2551/2022 e n. 293/017; sez. V, sentenza n. 4169/2013; sez. III, sentenza n. 9707/2003; Cass. civ., sez. un., sentenza n. 2579/1988.
[10] Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 febbraio 2025, n. 1374.
