«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
Articolo Pubblicato il 11 Dicembre, 2016

Commissione concorsuale in presenza di conflitto di interessi

Commissione concorsuale in presenza di conflitto di interessi

Nelle politiche di prevenzione del rischio corruttivo, e più in generale, nell’esercizio di una funzione pubblica, l’azione posta in essere, sia a livello istruttorio che decisorio, deve perseguire – senza limiti interni – l’interesse generale affinché l’agire neutro possa raggiungere lo scopo finalistico (rectius il bene comune) libero da condizionamenti: il potere discrezionale allo stato puro, assolvendo i canoni costituzionali di buon andamento e imparzialità (ex art. 97 Cost.).

Il conflitto di interesse si insinua in questo processo decisionale alterandone il percorso, immettendo una componente estranea (quella personale) alla comparazione dei fini (generali), indebolendo la linearità del processo dispositivo, entrando in contrasto con una posizione particolare che può astrattamente oscurare o limitare l’equilibrio psicologico, esitando nell’assolvere i compiti istituzionali in posizione di terzietà, aprendo la strada all’utilità individuale in danno all’interesse pubblico.

Ciò posto, la terza sezione del T.A.R. Lombardia – Milano, con ordinanza n. 1486 del 23 novembre 2016 interviene sospendendo l’attività posta in essere da una commissione concorsuale, disponendo in via cautelare la nomina di una diversa, in presenza di un Presidente della commissione in “conflitto di interessi” per aver espresso giudizi personali, in contrasto con i divieti imposti dall’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Nel caso di specie, viene sospeso il provvedimento con il quale si dispone e si pubblica l’elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale di un concorso indetto dal MIUR e si dispone la nomina di una nuova Commissione giudicatrice, con conseguente ripetizione delle prove scelte dalla Commissione o della sola correzione negli altri casi.

La questione posta all’attenzione del giudice di prime cure, attiene alle dichiarazioni rese dal Presidente della Commissione sulla stampa, ove vengono espressi “giudizi negativi relativamente allo svolgimento del concorso in quanto le nuove assunzioni porterebbero alla perdita di un patrimonio di competenze e di esperienze per effetto di un’improvvisa e radicale sostituzione della maggioranza degli insegnanti in servizio”.

Tali pubbliche affermazioni, annota il Tribunale, si pongono in contrasto con l’art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 secondo il quale per il dipendente pubblico esiste un dovere di astensione anche qualora decisioni o attività “possano coinvolgere interessi proprioppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale”.

La terza sezione del T.A.R. Lombardia – Milano, nella conclusione dell’ordinanza motiva che “l’interesse alla stabilizzazione del personale insegnante applicato non abilitato si ponga in contrasto con il sereno svolgimento del concorso per l’assunzione del personale abilitato esterno”, involgendo un evidente contrasto interno (di un componente) con l’operato imparziale della Commissione, precludendo l’esercizio della funzione nel suo concreto agire: non si sofferma, quindi, sull’analisi della singola posizione rispetto all’organo, ma la presenza del conflitto di interesse inficia ex se l’attività, ordinando la nomina di una nuova Commissione giudicatrice.

Appare logica conseguenza che il conflitto di interessi, unisoggettivo (facente capo al medesimo soggetto) o plurisoggettivo (riferito all’organo) costituisce regola di carattere generale, che non ammette deroghe ed eccezioni, essendo posta a garanzia dell’imparzialità.

Il principio di imparzialità e terzietà dell’azione amministrativa abbraccia tutta l’attività amministrativa (compresa quella degli organi elettivi), trovando applicazione – la regola dell’astensione – in tutti i casi in cui il soggetto, per ragioni di ordine obiettivo, non si trovi in posizione di assoluta serenità rispetto alle decisioni da adottare, di natura discrezionale: il concetto di “interesse” ricompre ogni situazione di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportante una tensione della volontà verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal contribuire all’adozione dell’atto, fosse anche a fini istruttori.

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