«Libero Pensatore» (sempre)

L’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, individua la procedura di affidamento del project financing o finanza di progetto, dove un promotore (operatore economico proponente) presenta alla PA «proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi», corredata da «un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione»[1].

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Il rischio operativo presente nella finanza di progetto

Il rischio operativo presente nella finanza di progetto

L’art. 193 del d.lgs. n. 36/2023, individua la procedura di affidamento del project financing o finanza di progetto, dove un promotore (operatore economico proponente) presenta alla PA «proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori o servizi», corredata da «un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione»[1].

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La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

Proroga illegittima della gestione degli impianti sportivi

La gestione dei beni pubblici (da ricomprendere gli impianti sportivi) esige una procedura di affidamento aperta, generalmente oggetto di un atto di concessione (concessione – contratto) nel quale vengono a stabilirsi le condizioni per il suo uso: l’assegnazione in piena trasparenza esprime compiutamente un presidio di legalità, che in ambito negoziale, coincide ai principi comunitari della concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità e pubblicità, i quali, oltre che essere il cardine del Trattato e delle direttive comunitarie in materia, costituiscono, altresì, inveramento dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, ex art. 97 Cost., che sovrintendono all’azione amministrativa, che non potrebbe essere seriamente tale laddove l’ordinamento ammettesse, in generale e nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, posizioni di vantaggio, ovvero squilibri e/o disomogeneità di trattamento e di rapporti[1].

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In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

La tutela dei dati personali nelle pubblicazioni concorsuali

In termini generali, la disciplina comunitaria (ex Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE) e nazionale (ex d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali) impongono alle PA di osservare specifiche precauzioni (misure) a tutela dei dati personali, secondo modelli della c.d. privacy by design e by default, con lo scopo di prevenire il rischio da una parte, di diffusione illecita dei dati personali, dall’altra parte, garantire l’utilizzo (trattamento) in piena armonia (nel principio responsabilizzazione o accountability) con una serie di principi (ex art. 5, Principi applicabili al trattamento di dati personali, del GDPR), posti a presidio delle libertà individuali (la protezione del singolo alla sua riservatezza).

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Una delle massime espressioni della Politica, e del controllo politico sul territorio (dal centro alla periferia), risiede nel potere di legiferare in ambito urbanistico, sicché nelle politiche di Governo del Territorio il potere di pianificazione urbanistica non è solo funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (quasi a ritrovare il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici e particolari (di coloro che intervengono nel processo creativo del diritto), che trovano il proprio fondamento sia in valori costituzionalmente garantiti, ma anche in una dimensione o proiezione dello sviluppo urbano (umano), correlato ad una visione etica di rapporti sociali ed economici, nonché a misure di politica partecipata.

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Effetti della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica

Effetti della mancata sottoscrizione della convenzione urbanistica

Una delle massime espressioni della Politica, e del controllo politico sul territorio (dal centro alla periferia), risiede nel potere di legiferare in ambito urbanistico, sicché nelle politiche di Governo del Territorio il potere di pianificazione urbanistica non è solo funzionale all’interesse pubblico all’ordinato sviluppo edilizio del territorio, in considerazione delle diverse tipologie di edificazione distinte per finalità (quasi a ritrovare il principio di buon andamento dell’art. 97 Cost.), ma è funzionalmente rivolto alla realizzazione contemperata di una pluralità di interessi pubblici e particolari (di coloro che intervengono nel processo creativo del diritto), che trovano il proprio fondamento sia in valori costituzionalmente garantiti, ma anche in una dimensione o proiezione dello sviluppo urbano (umano), correlato ad una visione etica di rapporti sociali ed economici, nonché a misure di politica partecipata.

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La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

Illegittima vendita di beni pubblici senza concorrenza

La sez. V Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 19 luglio 2024, n. 2262, conferma un orientamento generale che impone una procedura aperta e trasparente per l’alienazione di beni pubblici: il principio di legalità (insito nell’evidenza pubblica, già presente nel regolamento di contabilità dello Stato) e i precetti comunitari (della concorrenza e dell’apertura al mercato) esigono una procedura selettiva (c.d. evidenza pubblica), non potendo trasferire la proprietà pubblica senza una trattativa (rectius negoziazione): una regola di pubblicità (e par condicio) per raggiungere i potenziali concorrenti (confronto competitivo) ed evitare il danno di una vendita ritenuta diseconomica[1].

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Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Whistleblowing: chiarimenti sull’anonimato del segnalante

Le segnalazioni (o esposti o denunce, attività del c.d. whistleblower) rivolte all’Amministrazione possono, a volte, dar corso a procedimenti di verifica/controllo/ispezione, con conseguenze su determinati soggetti che possono vedersi inibita l’attività, ovvero rilevati abusi o altro genere di irregolarità (non solo di natura amministrativa).

A fronte di un fatto di questa natura, i destinatari dell’attività di indagine formulano una richiesta di accesso documentale, da ricomprendere tutti gli atti: quelli istruttori ed anche di provenienza del privato (la segnalazione).

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