«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

Legittima l’esclusione per lo sciopero generale

La sez. III bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 17 gennaio 2026, n. 987, respinge un ricorso contro l’esclusione ad una prova concorsuale preselettiva (per l’assunzione di dirigenti tecnici), ritenendo legittimo il provvedimento di espulsione in quanto il candidato non si è presentato alla prova, non potendo ritenere un legittimo impedimento, ossia una valida giustificazione, la presenza di un “ingorgo” del traffico veicolare (dovuto ad uno sciopero generale) per recarsi alla sede di ammissione.

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La sez. II Salerno del TAR Campania, con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 2203 (Est. Durante), si pronuncia sulla natura di “atto di indirizzo” da parte degli organi elettivi agli uffici, non potendo disporre in modo puntuale sulle determinazioni finali degli organi tecnici, ma dovendosi limitare a formulare linee di indirizzo finalizzate ad orientare l’azione amministrativa allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla componente di rappresentanza popolare, di cui ne è titolare in funzione del principio di separazione tra “politica” e “amministrazione”.

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L’atto di indirizzo politico – amministrativo degli organi elettivi comunali

L’atto di indirizzo politico – amministrativo degli organi elettivi comunali

La sez. II Salerno del TAR Campania, con la sentenza 22 dicembre 2025, n. 2203 (Est. Durante), si pronuncia sulla natura di “atto di indirizzo” da parte degli organi elettivi agli uffici, non potendo disporre in modo puntuale sulle determinazioni finali degli organi tecnici, ma dovendosi limitare a formulare linee di indirizzo finalizzate ad orientare l’azione amministrativa allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti dalla componente di rappresentanza popolare, di cui ne è titolare in funzione del principio di separazione tra “politica” e “amministrazione”.

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Con la sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025, della sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenziano aspetti rilevanti (dirimenti) della procedura concorsuale per accedere al “posto” pubblico, dove l’esito viene cristallizzato al momento dell’approvazione della graduatoria con la pubblicazione: il dies a quo della decorrenza del termine processuale per impugnare gli atti, salvo il caso di una incolpevole mancata conoscenza (aspetto raro).

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Termini per impugnare gli esiti di un concorso pubblico

Termini per impugnare gli esiti di un concorso pubblico

Con la sentenza n. 607 del 27 dicembre 2025, della sez. I del TAR Friuli Venezia Giulia, si evidenziano aspetti rilevanti (dirimenti) della procedura concorsuale per accedere al “posto” pubblico, dove l’esito viene cristallizzato al momento dell’approvazione della graduatoria con la pubblicazione: il dies a quo della decorrenza del termine processuale per impugnare gli atti, salvo il caso di una incolpevole mancata conoscenza (aspetto raro).

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La sez. II Bologna, del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 1550 (est. Tagliasacchi), rigetta il ricorso contro l’istallazione di un’antenna radio base in prossimità di una Chiesa[1], pur in presenza di un vincolo culturale di tipo storico-artistico quando l’edificio religioso non sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico, rectius sottoposto al vincolo di cui all’art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, del d.lgs. n. 42/2004: l’assenza del parere preventivo paesaggistico vincolante della Sovrintendenza non inficia l’autorizzazione rilasciata.

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Nessun limite all’antenna nei pressi di una Chiesa

Nessun limite all’antenna nei pressi di una Chiesa

La sez. II Bologna, del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 9 dicembre 2025, n. 1550 (est. Tagliasacchi), rigetta il ricorso contro l’istallazione di un’antenna radio base in prossimità di una Chiesa[1], pur in presenza di un vincolo culturale di tipo storico-artistico quando l’edificio religioso non sia stato dichiarato di notevole interesse pubblico, rectius sottoposto al vincolo di cui all’art. 136, Immobili ed aree di notevole interesse pubblico, del d.lgs. n. 42/2004: l’assenza del parere preventivo paesaggistico vincolante della Sovrintendenza non inficia l’autorizzazione rilasciata.

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio – base per telefonia mobile in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee[1].

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Antenna e distanze dagli edifici

Antenna e distanze dagli edifici

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 1° dicembre 2025 n. 2648 (estensore Salone), annulla un provvedimento comunale di diffida all’istallazione di una stazione radio – base per telefonia mobile in adiacenza di una residenza (casa – albergo per anziani) non potendo l’Ente locale intervenire con potestà regolamentare per disciplinare in via generale l’assetto del territorio nella localizzazione delle antenne, ma limitarsi solo al corretto insediamento urbanistico/edilizio, di converso vi è la possibilità di individuare aree idonee[1].

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La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

Gli effetti del dissesto del Comune sugli ex amministratori

La sez. giur. Toscana della Corte dei conti, con la sentenza 2 luglio 2025, n. 90, respinge l’opposizione al decreto emesso dal giudice erariale di condanna degli ex amministratori di un Comune per aver causato il suo dissesto: viene accertata la responsabilità quale contributo causale al fallimento della gestione contabile, reiterando le condotte omissive.

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