Il formulario dei contratti degli enti locali

Il Comune rappresenta il territorio e ne cura i propri interessi, valorizzando le realtà presenti, e in funzione del principio di sussidiarietà orizzontale (ex art. […]
Scopo e fini Tra gli strumenti di promozione del territorio, per fini pubblicitari e/o di valorizzazione di determinate località (marine o sciistiche ad esempio) non […]
La condotta abusiva La sez. giur. Toscana, della Corte dei conti, con la sentenza n. 11 del 11 gennaio 2023, interviene condannare un impiegato al […]
La sez. controllo Emilia Romagna della Corte dei Conti, con il parere n. 1 del 13 gennaio 2022 (Relatore Scognamiglio), interviene per delimitare i contorni […]
La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 24 ottobre 2022 n. 2988, precisa la situazione del RUP il quale agisce in autotutela […]
La sez. giurisdizionale per l’Umbria della Corte dei Conti, con la sentenza n. 84 del 27 ottobre 2022 (Referendario relatore Scognamiglio), inquadra le responsabilità attribuibili […]
La sez. giur. Veneto della Corte dei Conti, con la sentenza n. 341 del 19 dicembre 2022 (relatore Consigliere Massa), interviene per condannare un economo […]
La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 19 dicembre 2022 n. 191 (est. Di Mario) interviene per dichiarare la nullità di una clausola […]
La sez. staccata di Reggio Calabria del TAR Calabria, con la sentenza n. 721 del 7 novembre 2022, chiarisce alcune modalità delle c.d. progressioni verticali, […]
Il danno d’immagine e la condotta dell’amministratore pubblico. 2. Il reato. 3. L’urbanistica. 4. La condotta corruttiva. 5. La quantificazione del danno d’immagine. 6. La […]
Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)
Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.
L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.
Sono previsti anche “sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.
Nostalgici (o fuori del tempo).
In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.
Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.
Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).
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Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.
L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.
Sono previsti anche “sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.
Nostalgici (o fuori del tempo).
In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.
Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.
Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).
Continua a leggere→Riflessioni di fine estate
La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).
Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.
La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.
Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.
Cosa buona e giusta.
Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).
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La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).
Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.
La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.
Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.
Cosa buona e giusta.
Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).
Continua a leggere→Il perseguimento dell’interesse pubblico prevale sull’interesse privato
I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.
Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.
Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.
È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.
Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?
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I fatti di Genova impongono in primis un solenne silenzio per le vittime innocenti, i feriti, i senza casa.
Dopo, è obbligatoria una semplice riflessione: se questo disastro poteva essere previsto o evitato?.
Anche coloro che non sono esperti del settore ingegneristico o della costruzione di opere pubbliche, comprendono che il cedimento o il crollo di un ponte è uno dei primi eventi possibili (oltre all’errore progettuale), e che nelle “politiche sulla sicurezza dei trasporti” la prevenzione di tale rischio è una prima misura da adottare e monitorare.
È noto, per coloro che studiano o lavorano per la “sicurezza o la difesa dello Stato”, può essere uno dei casi in cui è possibile imporre il segreto di Stato, ex art. 39 della Legge n. 124 del 3 agosto 2007 n. 124 (cfr., sotto il profilo amministrativo, il primo comma dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013, e più puntualmente il primo comma, lettera a) dell’art. 24 della Legge n. 241/1990), poiché qualsiasi atto che attenta alle comunicazioni viarie, oltre a essere un reato (ex art. 432 c.p.), compromette la tutela dello Stato.
Ciò che è successo può essere attribuito ad un difetto di costruzione (a distanza di tanti anni), ad un evento di forza maggiore o imprevedibile o eccezionale, a cattiva od omessa manutenzione?
Continua a leggere→L’attività pubblica dei rappresentanti del popolo impegna risorse di tempo e di natura economica per assolvere “degnamente” l’incarico elettivo, sicché l’amministratore dell’Ente locale ha titolo al rimborso delle spese viaggio sostenute per ragioni del proprio mandato, sia per partecipare alla vita degli organi che per le missioni inerenti l’esercizio della funzione, oltre ad un’indennità o gettone di presenza per la carica ricoperta non avente natura retributiva, stante il rapporto di servizio di natura onoraria.
La ratio è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (ex art. 3 e 51 Cost.): l’indennità di funzione, di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. Tuel), ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato.
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La ratio è quella di assicurare il concreto esercizio della funzione di amministratore locale, garantendo il diritto costituzionale di accesso in condizioni di eguaglianza alle cariche elettive, la cui effettività viene assicurata dal rimborso delle spese sostenute per svolgere i relativi compiti (ex art. 3 e 51 Cost.): l’indennità di funzione, di cui all’art. 82 del D.Lgs. n. 267/2000 (cd. Tuel), ha essenzialmente lo scopo di rifondere l’amministratore del presunto mancato guadagno o comunque delle spese connesse con l’espletamento del pubblico mandato.
Continua a leggere→Lo Statuto rappresenta la fonte primaria per l’Ordinamento locale, si compone di un articolato di norme che delineano i caratteri dell’Amministrazione comunale (imprimendo un determinato e tendenziale orientamento, nel quadro delle forze politiche che compongono la coalizione di governo), stabilesce concretamente l’esercizio delle funzioni attribuite, e investe, nell’ambito dei principi fissati dal T.U.E.L.:
a. le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente (in particolare, specifica le attribuzioni degli organi);
b. le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
c. i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;
d. i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;
e. le forme di collaborazione fra Comuni e Province;
f. della partecipazione popolare;
g. del decentramento;
h. dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
i. lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente T.U.E.L.
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a. le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente (in particolare, specifica le attribuzioni degli organi);
b. le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
c. i modi di esercizio della rappresentanza legale dell’ente, anche in giudizio;
d. i criteri generali in materia di organizzazione dell’ente;
e. le forme di collaborazione fra Comuni e Province;
f. della partecipazione popolare;
g. del decentramento;
h. dell’accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi;
i. lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente T.U.E.L.
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