«Libero Pensatore» (sempre)
  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo

La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo
  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

Il silenzio – assenso e sospensione procedimentale in ambito urbanistico

La sez. II del TAR Marche, con la sentenza 27 agosto 2025, n. 644, conferma l’impossibilità di utilizzare gli strumenti di semplificazione e speditezza in materia edilizia a fronte di istanze prive dei requisiti, anzi oggetto di interlocutorie negative: il silenzio – assenso non si forma in presenza di un prediniego, anche senza la necessaria formalizzazione dell’atto provvedimentale di diniego nei termini perfezionamento del tacito assenso, non potendo equiparare tale inerzia ad una legittima aspettativa: l’approdo sostanziale legittima, di converso, il formale diniego dopo i termini normativi di formazione del silenzio – assenso.

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Alcune leggi regionali (ad es. quella della Regione Veneto n. 17 del 19 giugno 2014) vietano al proprietario o al detentore, anche temporaneo di animali di affezione, l’utilizzo della catena/corda, o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, significando la volontà di non sottoporre gli animali a strumenti di coercizione che incidono sulla loro salute, ritenendo sanzionabile la violazione del divieto (a loro tutela).

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Maltrattamento degli animali con collare a strozzo

Maltrattamento degli animali con collare a strozzo

Alcune leggi regionali (ad es. quella della Regione Veneto n. 17 del 19 giugno 2014) vietano al proprietario o al detentore, anche temporaneo di animali di affezione, l’utilizzo della catena/corda, o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza, documentabili e certificate dal veterinario curante, significando la volontà di non sottoporre gli animali a strumenti di coercizione che incidono sulla loro salute, ritenendo sanzionabile la violazione del divieto (a loro tutela).

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Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

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Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Impronte digitali e microchip per la riforma della PA

Prospettive futuribili e visionarie per un dibattito pubblico sull’ipotesi di riforma, prima della fine d’estate (diritto di cronaca o libertà di pensiero, ex art. 21 Cost, comma 1)

Si legge, nella stampa nazionale, che si intende imporre le “impronte digitali contro i furbetti del cartellino”, arginare un “un fenomeno odioso”.

L’iniziativa è certamente lodevole, rientra pienamente nella discrezionalità del legislatore; tuttavia qualche osservazione o perplessità è pur sempre possibile.

Sono previsti anche sopralluoghi a sorpresa”, come quando si faceva il servizio di leva; ma erano altri tempi, altre suggestioni che si vorrebbero rivivere.

Nostalgici (o fuori del tempo).

In verità, tali forme di controllo sono già presenti; anche in molti Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, quale “misure” di prevenzione della cattiva amministrazione.

Si prevede l’obbligo di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze perché sono compatibili con la “legge sulla Privacy”.

Questo è importante: la diffusione dei dati sensibili non è mai un rischio (Cambridge Analytica è un caso isolato e unico).

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Riflessioni di fine estate

La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).

Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.

La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.

Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.

Cosa buona e giusta.

Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).

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Corruzione o semplice malcostume

Corruzione o semplice malcostume

Riflessioni di fine estate

La questione che in questi giorni tiene banco (#MeToo) nelle prime pagine potrebbe essere riassunta qui gladio ferit gladio perit, richiamando il messaggio evangelico, qui acceperint gladium gladio peribunt (Matteo 26, 52).

Ma sarebbe poco dignitoso e irriverente, con una visione laica della questione.

La gravità impone una qualche riflessione sotto il profilo del “sentire comune” (la c.d. opinione pubblica), senza voler richiamare la questione morale ed etica sottesa.

Qualcuno si preoccupò, a distanza di tempo, di denunciare le molestie subite, in un determinato ambiente.

Cosa buona e giusta.

Ambiente, quello della ribalta, che notoriamente e storicamente non brilla per trasparenza, con carriere fulminanti di attori insignificanti (“attori cani” vengono definiti i peggiori interpreti di Hollywood, bestmovie.it, 23 maggio 2017), di relazione do ut des, di scambi tra prestazioni e controprestazioni di natura personalissima: i dati sono supersensibili (quelli riferiti alla vita sessuale o alle tendenze di genere, ex art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003).

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