La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.
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La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.
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