«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

Piena possibilità di acquisto di immobile per destinarlo a Caserma dell’Arma

La sez. controllo Emilia – Romagna della Corte dei conti, con parere del 13 maggio 2026, n. 53, interviene per delineare la possibilità del Comune di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, ex art. 826, c. 3, c.c., un bene (oggetto di procedura di esecuzione)[1] da destinare a Caserma dell’Arma dei Carabinieri, rilevando la questione in termini generali, ritenendo – nello specifico – la richiesta inammissibile, pena l’intervento concreto (co-amministrazione o di cogestione incompatibile con il concetto costituzionale di ausiliarietà e con la posizione di neutralità, indipendenza ed imparzialità che contraddistingue l’attività magistratuale).

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La sez. V Roma del TAR Lazio, con la sentenza 28 maggio 2026, n. 9870, delimita i confini degli affidamenti legali, nella forma delle prestazioni d’opera intellettuale, di cui all’art. 2230 c.c., che seppure non esigono una gara l’individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, mediante interpello su elenchi da cui attingere, nel rispetto dei criteri di rotazione, non potendo il soggetto, esso sia, PA, impresa privata, società pubblica o soggetto di rilievo pubblicistico, imporre un “prezzo” (compenso) in maniera fissa, a prescindere dai valori della controversia in violazione alle regole dell’equo compenso[1].

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Affidamento incarichi legali ed equo compenso

Affidamento incarichi legali ed equo compenso

La sez. V Roma del TAR Lazio, con la sentenza 28 maggio 2026, n. 9870, delimita i confini degli affidamenti legali, nella forma delle prestazioni d’opera intellettuale, di cui all’art. 2230 c.c., che seppure non esigono una gara l’individuazione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità e concorrenza, mediante interpello su elenchi da cui attingere, nel rispetto dei criteri di rotazione, non potendo il soggetto, esso sia, PA, impresa privata, società pubblica o soggetto di rilievo pubblicistico, imporre un “prezzo” (compenso) in maniera fissa, a prescindere dai valori della controversia in violazione alle regole dell’equo compenso[1].

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La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 19 maggio 2026 n. 3171 (estensore Di Lorenzo), chiarisce in modo lineare la diffusione della norma dell’art. 16, Conflitto di interessi, del Codice dei contratti pubblici ove la nozione include ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”, esprimendo una estensione finalizzata ad assicurare un affidamento capace di garantire la concorrenza senza condizionamenti sia interni, ad opera di chi esercita una funzione pubblica qualificata[1], che esterni, dell’operatore economico su cui grava degli oneri dichiarativi la cui mancanza giustifica l’esclusione (oneri che ricadono anche a carico del personale della stazione appaltante)[2], ovvero la medesima fattispecie è prevista quale causa di esclusione, dal comma 1, lettera b), dall’art. 95, Cause di esclusione non automatica, del d.lgs. n. 36/2023: la presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile[3].

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Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici

Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 19 maggio 2026 n. 3171 (estensore Di Lorenzo), chiarisce in modo lineare la diffusione della norma dell’art. 16, Conflitto di interessi, del Codice dei contratti pubblici ove la nozione include ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”, esprimendo una estensione finalizzata ad assicurare un affidamento capace di garantire la concorrenza senza condizionamenti sia interni, ad opera di chi esercita una funzione pubblica qualificata[1], che esterni, dell’operatore economico su cui grava degli oneri dichiarativi la cui mancanza giustifica l’esclusione (oneri che ricadono anche a carico del personale della stazione appaltante)[2], ovvero la medesima fattispecie è prevista quale causa di esclusione, dal comma 1, lettera b), dall’art. 95, Cause di esclusione non automatica, del d.lgs. n. 36/2023: la presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile[3].

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La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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