«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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Pieno accesso al nominativo del privato whistleblower

Pieno accesso al nominativo del privato  whistleblower

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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Project financing e responsabilità omissive

Project financing e responsabilità omissive

La sez. giurisdizionale Veneto della Corte dei conti, con la sentenza n. 338 del 31 ottobre 2025 (relatore ZAFFINA), condanna dei dirigenti pubblici per il ritardo nell’erogazione di somme a pagamento di un trasferimento all’interno di una procedura di finanza di progetto per la realizzazione di un impianto natatorio, assolvendo gli amministratori per gli atti approvati non avendo ricevuto precise informazioni o criticità sui rischi della convenzione poi sottoscritta.

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La sez. V Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 5 novembre 2025 n. 3127 (estensore Sidoti), postula la piena legittimità del diniego di un intervento edilizio (premesso di costruire per l’edificazione di una media struttura di vendita) in presenza di vincoli di inedificabilità per la costruzione del ponte sullo “Stretto”, non potendo l’Amministrazione disporre in difformità con la reiterazione del vincolo imposto dalla legge («il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale… Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera e successivamente prorogati», ex comma 487, dell’art. 1, delle legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), vincolo riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU)[1], mettendo in evidenza le giustificazioni del rigetto.

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I vincoli del “Ponte sullo Stretto”

I vincoli del “Ponte sullo Stretto”

La sez. V Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 5 novembre 2025 n. 3127 (estensore Sidoti), postula la piena legittimità del diniego di un intervento edilizio (premesso di costruire per l’edificazione di una media struttura di vendita) in presenza di vincoli di inedificabilità per la costruzione del ponte sullo “Stretto”, non potendo l’Amministrazione disporre in difformità con la reiterazione del vincolo imposto dalla legge («il collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente ed opere connesse è opera prioritaria e di preminente interesse nazionale… Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell’opera sono reiterati, ad ogni effetto di legge, i vincoli imposti con l’approvazione del progetto preliminare dell’opera e successivamente prorogati», ex comma 487, dell’art. 1, delle legge 29 dicembre 2022, n. 197, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), vincolo riportato nel certificato di destinazione urbanistica (CDU)[1], mettendo in evidenza le giustificazioni del rigetto.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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Regole di affidamento delle concessioni marittime

Regole di affidamento delle concessioni marittime

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 24 novembre 2025, n. 2148, indica le modalità per l’affidamento delle concessioni marittime, escludendo l’applicazione del Codice dei contratti pubblici ma garantendo i principi di pubblicità e massima partecipazione, coerenti con la procedura di evidenza pubblica, dovendo il seggio di gara attenersi alle regole della lex specialis (ai criteri di ammissibilità e valutazione delle domande, nonché alle modalità della gara).

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