«Libero Pensatore» (sempre)

Sovente nella PA vengono affidati incarichi legali, mancando all’interno delle strutture uffici preposti al contenzioso, dovendo attraverso procedure “semplificate” individuare il contraente (avvocato), operando al di fuori del d.lgs. n. 36/2023, e con la sottoscrizione di un contratto, individuando puntualmente la prestazione e pattuire il compenso (certo)[1].

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Appunti sparsi su incarichi legali, esercizio della professione forense e determinazione compenso

Appunti sparsi su incarichi legali, esercizio della professione forense e determinazione compenso

Sovente nella PA vengono affidati incarichi legali, mancando all’interno delle strutture uffici preposti al contenzioso, dovendo attraverso procedure “semplificate” individuare il contraente (avvocato), operando al di fuori del d.lgs. n. 36/2023, e con la sottoscrizione di un contratto, individuando puntualmente la prestazione e pattuire il compenso (certo)[1].

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La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

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Controversie sui canoni delle stazioni radio base

Controversie sui canoni delle stazioni radio base

La Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, con l’ordinanza 27 luglio 2026, n. 24123 (Presidente Esposito, Estensore Pazzi), interviene, in continuità con i precedenti, nella determinazione del giudice competente in una controversia inerente all’ingiunzione di pagamento di canoni concessori per il posizionamento in area comunale delle antenne (infrastrutture della rete di comunicazione elettronica, c.d. stazione radio base)[1], rilevando che, trattandosi di una materia inerente alla «tutela della concorrenza», di competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, lett. e), Cost., c.d. trasversale di natura funzionale), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, essendo la domanda a contenuto meramente patrimoniale e non riferita all’esercizio del potere della PA, quest’ultima di competenza esclusiva del giudice amministrativo.

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La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4595/2026 (Presidente Sabatino, Estensore Quadri), interviene sulla natura del Collegio consultivo tecnico (CCT), soffermandosi sui poteri e le facoltà risolutorie di quello facoltativo e non obbligatorio (dovuto solo per importi pari o superiore alle soglie di rilevanza europea), dove i soggetti operano in condizioni di parità (su mandato), non soggiacendo a poteri autoritativi della PA, esprimendo il Collegio una posizione di terzietà (arbitro irrituale, «aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808 – ter del codice di procedura civile», ex comma 2, dell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023) rispetto alle parti del negozio soggetto alla disciplina privatistica[1].

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Il Collegio consultivo tecnico in sede di esecuzione di una concessione

Il Collegio consultivo tecnico in sede di esecuzione di una concessione

La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4595/2026 (Presidente Sabatino, Estensore Quadri), interviene sulla natura del Collegio consultivo tecnico (CCT), soffermandosi sui poteri e le facoltà risolutorie di quello facoltativo e non obbligatorio (dovuto solo per importi pari o superiore alle soglie di rilevanza europea), dove i soggetti operano in condizioni di parità (su mandato), non soggiacendo a poteri autoritativi della PA, esprimendo il Collegio una posizione di terzietà (arbitro irrituale, «aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808 – ter del codice di procedura civile», ex comma 2, dell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023) rispetto alle parti del negozio soggetto alla disciplina privatistica[1].

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Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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